Art. 26 
 
                  Comunicazione in caso di perdite 
 
  1. Qualora in corso di contratto l'impresa accerti, per i contratti
unit  linked,  che  il  controvalore  delle  quote   complessivamente
detenute dal contraente si sia  ridotto  di  oltre  il  30%  rispetto
all'ammontare del premio, o di  una  sua  parte,  che  finanzia  tale
prestazione, tenuto conto di eventuali riscatti, ne da' comunicazione
al contraente  entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla  data  in  cui
l'evento si e'  verificato.  Analoga  informazione  con  le  medesime
modalita' e' fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari  o
superiore al 10%. 
  2. Qualora in corso di contratto l'impresa accerti, per i contratti
index linked, una riduzione del valore degli indici o dei  valori  di
riferimento che determini una riduzione del  valore  di  riscatto  di
oltre il 30% rispetto all'ammontare del premio, o di una  sua  parte,
che finanzia tale prestazione, ne  da'  comunicazione  al  contraente
entro dieci giorni lavorativi  dalla  data  in  cui  l'evento  si  e'
verificato. Analoga informazione con le medesime modalita' e' fornita
in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. 
  3. Le comunicazioni di cui al comma 1  e  2  vengono  trasmesse  ad
IVASS con modalita' e tempistiche indicate con specifiche  istruzioni
operative.