Art. 26 Comunicazione in caso di perdite 1. Qualora in corso di contratto l'impresa accerti, per i contratti unit linked, che il controvalore delle quote complessivamente detenute dal contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare del premio, o di una sua parte, che finanzia tale prestazione, tenuto conto di eventuali riscatti, ne da' comunicazione al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si e' verificato. Analoga informazione con le medesime modalita' e' fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. 2. Qualora in corso di contratto l'impresa accerti, per i contratti index linked, una riduzione del valore degli indici o dei valori di riferimento che determini una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all'ammontare del premio, o di una sua parte, che finanzia tale prestazione, ne da' comunicazione al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si e' verificato. Analoga informazione con le medesime modalita' e' fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. 3. Le comunicazioni di cui al comma 1 e 2 vengono trasmesse ad IVASS con modalita' e tempistiche indicate con specifiche istruzioni operative.