Art. 27 
 
          Documentazione e pubblicazione nel sito internet 
 
  1. In coerenza  con  quanto  previsto  dall'art.  185  del  Codice,
l'impresa di assicurazione redige: 
  a)  il  documento  informativo  precontrattuale  per   i   prodotti
assicurativi danni (DIP Danni), in conformita' a quanto stabilito dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469  della  Commissione  dell'11
agosto 2017; 
  b)  il  documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i
prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni). 
  2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresi' predisposti: 
  a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario; 
  b) un modulo di proposta, ove non previsto. 
  3. I documenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  costituiscono  il  set
informativo e: 
  a) ad eccezione del documento di cui al comma 1, lettera  a),  sono
individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione  del  numero
totale delle pagine di ciascun documento (esemplificativamente: 1  di
6,  2  di  6,  ...)  e,  in  prima  pagina,  della  data  dell'ultimo
aggiornamento dei dati in essi contenuti; 
  b) sono contestualmente consegnati al cliente, nell'ultima versione
disponibile ai sensi dell'art. 5. 
  4. In deroga ai commi 1 e 2, per i contratti che coprono  i  grandi
rischi  sono  consegnate   al   cliente   solo   le   condizioni   di
assicurazione. 
  5. Nel caso  di  contratti  in  cui  sono  abbinate  piu'  garanzie
relative a prodotti assicurativi danni, e' redatto un unico DIP Danni
e un unico DIP aggiuntivo Danni, anche se le garanzie  sono  prestate
da imprese differenti, ovvero se il prodotto e'  realizzato  da  piu'
soggetti. 
  6. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto,
l'impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti  di  cui  ai
commi 1 e  2  relativi  al  prodotto.  Fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 5, comma 3, la pubblicazione  e'  mantenuta  per  tutta  la
durata della commercializzazione. 
  7. Con riferimento ai contratti di responsabilita'  civile  per  la
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  la  pubblicazione
avviene nel rispetto delle  disposizioni  impartite  dal  regolamento
ISVAP n. 23 del 9 maggio  2008.  Sul  sito  internet  viene  altresi'
pubblicato  l'elenco  dei  centri  di  liquidazione  sinistri  e  dei
relativi recapiti, con indicazione dell'area  di  competenza  nonche'
dei giorni e degli orari di apertura. 
  8. Per i contratti malattia, la cui copertura viene prestata  nella
forma dell'assistenza diretta, l'impresa pubblica  nel  proprio  sito
internet l'elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.