Art. 27 Documentazione e pubblicazione nel sito internet 1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 185 del Codice, l'impresa di assicurazione redige: a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), in conformita' a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017; b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni). 2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresi' predisposti: a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario; b) un modulo di proposta, ove non previsto. 3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e: a) ad eccezione del documento di cui al comma 1, lettera a), sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6, ...) e, in prima pagina, della data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti; b) sono contestualmente consegnati al cliente, nell'ultima versione disponibile ai sensi dell'art. 5. 4. In deroga ai commi 1 e 2, per i contratti che coprono i grandi rischi sono consegnate al cliente solo le condizioni di assicurazione. 5. Nel caso di contratti in cui sono abbinate piu' garanzie relative a prodotti assicurativi danni, e' redatto un unico DIP Danni e un unico DIP aggiuntivo Danni, anche se le garanzie sono prestate da imprese differenti, ovvero se il prodotto e' realizzato da piu' soggetti. 6. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l'impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, la pubblicazione e' mantenuta per tutta la durata della commercializzazione. 7. Con riferimento ai contratti di responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la pubblicazione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dal regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. Sul sito internet viene altresi' pubblicato l'elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell'area di competenza nonche' dei giorni e degli orari di apertura. 8. Per i contratti malattia, la cui copertura viene prestata nella forma dell'assistenza diretta, l'impresa pubblica nel proprio sito internet l'elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.