Art. 28 
 
                               Polizza 
 
  1. L'impresa richiama  nella  polizza,  con  caratteri  grafici  di
particolare evidenza, le seguenti avvertenze: 
  a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o  reticenti  rese  dal
soggetto che fornisce le informazioni richieste  per  la  conclusione
del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; 
  b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o  altre  coperture
che comunque richiedono di  acquisire  informazioni  sullo  stato  di
salute dell'assicurato: 
  1)  prima  della  sottoscrizione  del  questionario  sanitario,  il
soggetto  di  cui  alla  lettera  a)   verifica   l'esattezza   delle
dichiarazioni riportate nel questionario; 
  2) l'assicurato puo' chiedere di essere sottoposto a visita  medica
per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a
suo carico. 
  2. La polizza contiene, inoltre: 
  a) un'apposita dichiarazione, con caratteri di  stampa  idonei  per
dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, a
conferma del ricevimento del set informativo; 
  b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicita' ed  i
mezzi di pagamento del premio; 
  c) l'informativa relativa all'eventuale  utilizzo  di  tecniche  di
vendita multilevel marketing e ai mezzi di pagamento utilizzabili dal
contraente per la corresponsione dei premi ai componenti della rete. 
  3. Nella  polizza  dei  contratti  individuali  di  responsabilita'
civile per la circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,
l'impresa     indica     l'ammontare      dell'importo      percepito
dall'intermediario. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al
modulo di adesione dei contratti in forma collettiva.