Art. 28 Polizza 1. L'impresa richiama nella polizza, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze: a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono di acquisire informazioni sullo stato di salute dell'assicurato: 1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a) verifica l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario; 2) l'assicurato puo' chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. 2. La polizza contiene, inoltre: a) un'apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del set informativo; b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicita' ed i mezzi di pagamento del premio; c) l'informativa relativa all'eventuale utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai componenti della rete. 3. Nella polizza dei contratti individuali di responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa indica l'ammontare dell'importo percepito dall'intermediario. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al modulo di adesione dei contratti in forma collettiva.