Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione che pubblicizzano e commercializzano i prodotti assicurativi nel territorio della Repubblica. 2. Le disposizioni previste per le imprese di assicurazione si applicano anche agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell'art. 3 del regolamento delegato (UE) 2017/2358. 3. In deroga al comma 1, non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ad eccezione dei contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.