Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione
che pubblicizzano e  commercializzano  i  prodotti  assicurativi  nel
territorio della Repubblica. 
  2. Le disposizioni previste per  le  imprese  di  assicurazione  si
applicano   anche   agli   intermediari   che   realizzano   prodotti
assicurativi ai sensi  dell'art.  3  del  regolamento  delegato  (UE)
2017/2358. 
  3. In  deroga  al  comma  1,  non  si  applicano  alle  imprese  di
assicurazione comunitarie operanti in regime  di  stabilimento  o  di
libera prestazione di servizi nel  territorio  della  Repubblica,  ad
eccezione dei contratti relativi all'assicurazione  obbligatoria  per
la responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore  e
dei natanti, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.