Art. 31 Elementi della pubblicita' 1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la denominazione dell'impresa di assicurazione e le caratteristiche del relativo prodotto. 2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono un'immediata e agevole lettura, la seguente avvertenza: «Prima della sottoscrizione leggere il set informativo». 3. Il messaggio pubblicitario indica il sito internet dell'impresa nel quale e' pubblicato il set informativo. 4. Nella pubblicita' effettuata tramite mezzi di comunicazione audiovisivi, le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono riprodotte lentamente, in modo da consentirne un agevole ascolto. 5. Le espressioni «garantisce», «garantito» o termini similari che inducono a ritenere sussistente il diritto a una prestazione certa per l'assicurato o per il portatore di un interesse alla prestazione assicurativa possono essere utilizzate solo se la garanzia e' rilasciata dall'impresa di assicurazione. 6. La qualifica di contratto «etico» e «sostenibile» puo' essere utilizzata solo per i contratti sottoposti alla disciplina di cui all'art. 36.