Art. 31 
 
                     Elementi della pubblicita' 
 
  1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed  evidenza  la
denominazione dell'impresa di assicurazione e le caratteristiche  del
relativo prodotto. 
  2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono
un'immediata e agevole lettura, la seguente avvertenza: «Prima  della
sottoscrizione leggere il set informativo». 
  3. Il messaggio pubblicitario indica il sito internet  dell'impresa
nel quale e' pubblicato il set informativo. 
  4. Nella pubblicita'  effettuata  tramite  mezzi  di  comunicazione
audiovisivi, le informazioni di cui ai commi 2 e  3  sono  riprodotte
lentamente, in modo da consentirne un agevole ascolto. 
  5. Le espressioni «garantisce», «garantito» o termini similari  che
inducono a ritenere sussistente il diritto a  una  prestazione  certa
per l'assicurato o per il portatore di un interesse alla  prestazione
assicurativa  possono  essere  utilizzate  solo  se  la  garanzia  e'
rilasciata dall'impresa di assicurazione. 
  6. La qualifica di contratto «etico» e  «sostenibile»  puo'  essere
utilizzata solo per i contratti sottoposti  alla  disciplina  di  cui
all'art. 36.