Art. 32 Pubblicita' dei rendimenti dei prodotti d'investimento assicurativi 1. Il messaggio pubblicitario non reca informazioni imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento. 2. Il messaggio pubblicitario che riporta eventualmente i rendimenti conseguiti dai prodotti d'investimento assicurativi: a) specifica il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento pubblicizzato e il periodo di detenzione del prodotto consigliato; b) rappresenta il rendimento al netto degli oneri che gravano a qualsiasi titolo sul meccanismo di partecipazione agli utili, in termini di quote di rendimento non riconosciute sulle posizioni contrattuali o di commissioni o altre spese prelevate, tenuto conto degli eventuali livelli di rendimento minimo trattenuto; c) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento. 3. Nei casi in cui il rendimento riconosciuto dipenda da specifiche variabili contrattuali, quali, ad esempio, l'importo del premio pagato, il cumulo dei premi versati, le riserve matematiche accantonate sulla polizza, il messaggio pubblicitario e' riferito al rendimento medio del portafoglio di contratti cui il prodotto si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di assicurazione. Laddove l'impresa intenda pubblicizzare il rendimento massimo riconosciuto, il messaggio e' integrato dall'informazione del tasso di rendimento minimo attribuito. 4. Qualora il messaggio pubblicitario sia eventualmente riferito ai rendimenti riconosciuti da una gestione separata, e' pubblicizzato il rendimento medio del portafoglio di prodotti cui la gestione separata si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di polizza. Laddove l'impresa intenda pubblicizzare il rendimento massimo riconosciuto in passato, il messaggio e' integrato dall'informazione del tasso di rendimento minimo attribuito per quella gestione separata. 5. Il rendimento eventualmente indicato per un periodo pluriennale e' quello medio annuo del periodo preso a riferimento. L'impresa indica la modalita' di calcolo della media. In alternativa, puo' essere indicato il rendimento riferito a ciascuno degli anni considerati senza annualizzare i rendimenti relativi alle eventuali frazioni di anno. 6. Il messaggio pubblicitario, ove faccia anche riferimento ai rendimenti passati, riporta la seguente avvertenza: «Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri». Se il messaggio pubblicitario e' effettuato tramite mezzi di comunicazione audiovisivi, tale avvertenza e' riprodotta lentamente, in modo da consentire un agevole ascolto; se il messaggio pubblicitario e' effettuato attraverso un documento scritto, l'avvertenza dovra' essere riportata negli stessi termini grafici del messaggio che riporta i rendimenti passati. 7. Il messaggio pubblicitario che riporta i risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, o che, comunque, vi faccia riferimento, indica le fonti.