Art. 32 
 
                     Pubblicita' dei rendimenti 
              dei prodotti d'investimento assicurativi 
 
  1. Il messaggio pubblicitario non  reca  informazioni  imprecise  o
tali da indurre in errore circa le caratteristiche,  la  natura  e  i
rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento. 
  2.  Il  messaggio  pubblicitario  che   riporta   eventualmente   i
rendimenti conseguiti dai prodotti d'investimento assicurativi: 
  a) specifica il periodo di riferimento utilizzato  per  il  calcolo
del rendimento pubblicizzato e il periodo di detenzione del  prodotto
consigliato; 
  b) rappresenta il rendimento al netto degli  oneri  che  gravano  a
qualsiasi titolo sul meccanismo  di  partecipazione  agli  utili,  in
termini di quote  di  rendimento  non  riconosciute  sulle  posizioni
contrattuali o di commissioni o altre spese prelevate,  tenuto  conto
degli eventuali livelli di rendimento minimo trattenuto; 
  c) rappresenta in modo chiaro il profilo  di  rischio  connesso  al
rendimento. 
  3. Nei casi in cui il rendimento riconosciuto dipenda da specifiche
variabili contrattuali,  quali,  ad  esempio,  l'importo  del  premio
pagato,  il  cumulo  dei  premi  versati,  le   riserve   matematiche
accantonate sulla polizza, il messaggio pubblicitario e' riferito  al
rendimento medio del portafoglio di  contratti  cui  il  prodotto  si
riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione
prevista  dalla  clausola  di  rivalutazione  delle   condizioni   di
assicurazione. Laddove l'impresa intenda pubblicizzare il  rendimento
massimo riconosciuto, il messaggio e' integrato dall'informazione del
tasso di rendimento minimo attribuito. 
  4. Qualora il messaggio pubblicitario sia eventualmente riferito ai
rendimenti riconosciuti da una gestione separata, e' pubblicizzato il
rendimento medio del portafoglio di prodotti cui la gestione separata
si  riferisce,  da   determinarsi   sulla   base   della   legge   di
capitalizzazione  prevista  dalla  clausola  di  rivalutazione  delle
condizioni di polizza. Laddove  l'impresa  intenda  pubblicizzare  il
rendimento massimo riconosciuto in passato, il messaggio e' integrato
dall'informazione del  tasso  di  rendimento  minimo  attribuito  per
quella gestione separata. 
  5. Il rendimento eventualmente indicato per un periodo  pluriennale
e' quello medio annuo del  periodo  preso  a  riferimento.  L'impresa
indica la modalita' di calcolo  della  media.  In  alternativa,  puo'
essere  indicato  il  rendimento  riferito  a  ciascuno  degli   anni
considerati senza annualizzare i rendimenti relativi  alle  eventuali
frazioni di anno. 
  6. Il messaggio pubblicitario,  ove  faccia  anche  riferimento  ai
rendimenti passati, riporta la seguente  avvertenza:  «Attenzione:  i
rendimenti passati non sono  indicativi  di  quelli  futuri».  Se  il
messaggio pubblicitario e' effettuato tramite mezzi di  comunicazione
audiovisivi, tale avvertenza e' riprodotta  lentamente,  in  modo  da
consentire un agevole  ascolto;  se  il  messaggio  pubblicitario  e'
effettuato  attraverso  un  documento  scritto,  l'avvertenza  dovra'
essere riportata negli  stessi  termini  grafici  del  messaggio  che
riporta i rendimenti passati. 
  7.  Il  messaggio  pubblicitario  che  riporta   i   risultati   di
statistiche, studi o elaborazioni di dati, o che, comunque, vi faccia
riferimento, indica le fonti.