Art. 35 
 
             Conflitti di interesse nella realizzazione 
            ed esecuzione dei contratti di assicurazione 
 
  1.  L'impresa  elabora,   attua   e   mantiene   efficaci   presidi
organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse. 
  2. Nella produzione ed esecuzione dei contratti  di  assicurazione,
l'impresa evita di effettuare operazioni in  cui  ha  direttamente  o
indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti
di gruppo o da rapporti di affari propri o di societa' del gruppo che
incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. 
  3. Qualora i presidi adottati  ai  sensi  del  comma  1  non  siano
sufficienti a  evitare,  con  ragionevole  certezza,  il  rischio  di
nuocere agli interessi del contraente, l'impresa: 
  a)  fornisce  informazioni  sul  conflitto  di  interesse  mediante
informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite  link  nella
home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto,  affinche'
il contraente possa assumere una decisione informata; 
  b) in ogni caso, opera in  modo  da  non  recare  pregiudizio  agli
interessi del contraente. 
  4. L'impresa, in ogni caso, in  funzione  dell'attivita'  svolta  e
della tipologia dei prodotti: 
  a) disegna prodotti e suggerisce  modifiche  contrattuali  o  altre
operazioni nell'interesse del  contraente  alle  migliori  condizioni
possibili con riferimento al momento, alla dimensione e  alla  natura
dei contratti e delle operazioni stesse; 
  b) opera al fine di contenere i costi a  carico  del  contraente  e
ottenere il miglior risultato possibile in relazione alle richieste e
le esigenze assicurative; 
  c) si astiene dal proporre variazioni contrattuali e dal  suggerire
operazioni con frequenza  non  necessaria  alla  realizzazione  delle
richieste ed esigenze assicurative; 
  d) si astiene da ogni comportamento che possa avvantaggiare  alcuni
clienti a danno di altri; 
  e) non adotta pratiche e disposizioni in materia di  compensi  alla
rete di cui si avvale che sono  contrarie  al  dovere  di  agire  nel
miglior interesse del contraente, in conformita'  a  quanto  disposto
dall'art. 119-bis, commi 4 e 5, del Codice. 
  5. L'impresa individua i casi in  cui  le  condizioni  contrattuali
convenute con  soggetti  terzi  confliggono  con  gli  interessi  del
contraente e assicura che il patrimonio delle gestioni separate,  dei
fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati  a
valori di riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da
oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di  utilita'  a
essi spettanti. In particolare, l'impresa assicura che il  contraente
benefici  comunque,  direttamente  o  indirettamente,  di   eventuali
introiti derivanti dalla retrocessione  di  commissioni  o  di  altri
proventi ricevuti dall'impresa in  virtu'  di  accordi  con  soggetti
terzi. 
  6. L'impresa e' responsabile del  rispetto  delle  disposizioni  in
materia di conflitto di  interessi  anche  quando  affida  specifiche
scelte di investimento ad altri  intermediari  abilitati  a  prestare
servizi di gestione dei patrimoni.