Art. 35 Conflitti di interesse nella realizzazione ed esecuzione dei contratti di assicurazione 1. L'impresa elabora, attua e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse. 2. Nella produzione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, l'impresa evita di effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di societa' del gruppo che incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. 3. Qualora i presidi adottati ai sensi del comma 1 non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'impresa: a) fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto, affinche' il contraente possa assumere una decisione informata; b) in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del contraente. 4. L'impresa, in ogni caso, in funzione dell'attivita' svolta e della tipologia dei prodotti: a) disegna prodotti e suggerisce modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse del contraente alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse; b) opera al fine di contenere i costi a carico del contraente e ottenere il miglior risultato possibile in relazione alle richieste e le esigenze assicurative; c) si astiene dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione delle richieste ed esigenze assicurative; d) si astiene da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri; e) non adotta pratiche e disposizioni in materia di compensi alla rete di cui si avvale che sono contrarie al dovere di agire nel miglior interesse del contraente, in conformita' a quanto disposto dall'art. 119-bis, commi 4 e 5, del Codice. 5. L'impresa individua i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi del contraente e assicura che il patrimonio delle gestioni separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilita' a essi spettanti. In particolare, l'impresa assicura che il contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtu' di accordi con soggetti terzi. 6. L'impresa e' responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi anche quando affida specifiche scelte di investimento ad altri intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni.