Art. 37 
 
                        Contratti unit linked 
 
  1. L'impresa di assicurazione, qualora per il  calcolo  del  valore
rimborsabile in caso di recesso intenda tenere  conto  dell'andamento
del valore delle quote attribuite,  rimborsa  il  controvalore  delle
quote, sia in caso di incremento  che  di  decremento  delle  stesse,
maggiorato di tutti i costi applicati sul premio  e  al  netto  delle
spese sostenute per l'emissione del contratto e  del  premio  per  il
rischio corso. 
  2. All'impresa di assicurazione non e' consentito  prelevare  costi
di  qualsiasi  tipo  mediante  riduzione  del  numero   delle   quote
attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per  le  commissioni
di gestione applicate in caso di contratti direttamente  collegati  a
quote di OICR. In tale ultimo caso, dette commissioni possono  essere
previste solo in  presenza  di  un'attivita'  specifica  di  gestione
predefinita nelle condizioni di assicurazione.