Art. 38 Contratti infortuni e malattia 1. Nei contratti infortuni e malattia l'impresa di assicurazione indica quale luogo di svolgimento dell'eventuale arbitrato la citta' sede dell'istituto di medicina legale piu' vicina all'assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali piu' favorevoli all'assicurato. Tale disposizione si applica anche nei casi in cui l'assicurato non sia il contraente della polizza. 2. Nei contratti infortuni e malattia in cui e' stabilito un limite massimo di eta' assicurabile, l'impresa non puo' prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove l'assicurato compia tale eta' durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai contratti in corso, che contengono clausole relative alla cessazione automatica della copertura assicurativa, l'impresa considera il rischio in copertura nel caso in cui l'assicurato abbia continuato a pagare regolarmente il premio anche oltre il limite di eta' assicurabile e il premio non sia stato restituito dall'impresa. 3. Nel caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine per l'accertamento dei postumi permanenti dell'invalidita' derivante dalla malattia o dall'infortunio o all'accertamento medico-legale dell'impresa, per cause diverse da quella che ha generato l'invalidita', l'impresa prevede che gli eredi dell'assicurato possano dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 10, del regolamento ISVAP n. 22 del 2008, nei contratti malattia l'impresa non prevede la facolta' di recesso in caso di sinistro.