Art. 38 
 
                   Contratti infortuni e malattia 
 
  1. Nei contratti infortuni e malattia  l'impresa  di  assicurazione
indica quale luogo di svolgimento dell'eventuale arbitrato la  citta'
sede dell'istituto di medicina  legale  piu'  vicina  all'assicurato,
fatte   salve   eventuali   norme   contrattuali   piu'    favorevoli
all'assicurato. Tale disposizione si applica anche nei  casi  in  cui
l'assicurato non sia il contraente della polizza. 
  2. Nei contratti infortuni e malattia in cui e' stabilito un limite
massimo  di  eta'  assicurabile,  l'impresa  non  puo'  prevedere  la
cessazione automatica della copertura assicurativa  ove  l'assicurato
compia tale eta' durante la vigenza del contratto.  Con  riguardo  ai
contratti in corso, che contengono clausole relative alla  cessazione
automatica  della  copertura  assicurativa,  l'impresa  considera  il
rischio in copertura nel caso in cui l'assicurato abbia continuato  a
pagare regolarmente il premio anche oltre 
  il limite di eta' assicurabile e il premio non sia stato 
  restituito dall'impresa. 
  3. Nel caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine  per
l'accertamento  dei  postumi  permanenti  dell'invalidita'  derivante
dalla malattia o  dall'infortunio  o  all'accertamento  medico-legale
dell'impresa,  per  cause  diverse  da   quella   che   ha   generato
l'invalidita',  l'impresa  prevede  che  gli  eredi   dell'assicurato
possano dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante
la  consegna  di  altra  documentazione  idonea   ad   accertare   la
stabilizzazione dei postumi. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23-ter, comma  10,  del
regolamento ISVAP n. 22 del 2008, nei  contratti  malattia  l'impresa
non prevede la facolta' di recesso in caso di sinistro.