Art. 39 
 
             Contratti di assicurazione connessi a mutui 
                e ad altri contratti di finanziamento 
 
  1. Nei contratti di assicurazione  connessi  a  mutui  e  ad  altri
finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un  premio  unico  il
cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, l'impresa, in tutti i
casi di estinzione anticipata o di  trasferimento  del  mutuo  o  del
finanziamento, anche parziale, restituisce al debitore/assicurato  la
parte di premio pagato relativo  al  periodo  residuo  rispetto  alla
scadenza originaria. 
  2. La parte di premio di cui al comma 1 e' calcolata: 
  a) per il premio puro, in funzione degli anni e  frazione  di  anno
mancanti  alla  scadenza  della  copertura   nonche'   del   capitale
assicurato residuo; 
  b) per i caricamenti, in proporzione agli anni e frazione  di  anno
mancanti alla scadenza della copertura. 
  3. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalita'
per la definizione del rimborso. 
  4. L'impresa puo' trattenere dall'importo di  cui  al  comma  1  le
spese amministrative effettivamente  sostenute  per  l'emissione  del
contratto e per il rimborso del premio, a condizione  che  le  stesse
siano indicate nella proposta, nella polizza  ovvero  nel  modulo  di
adesione alla copertura assicurativa. 
  5. Le spese di cui al  comma  4  e  le  commissioni  percepite  dal
distributore non devono essere tali  da  costituire  un  limite  alla
portabilita'  dei  mutui  o  dei  finanziamenti   ovvero   un   onere
ingiustificato in caso di rimborso. 
  6. In alternativa a quanto previsto  dal  comma  1,  l'impresa,  su
richiesta del debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa
fino alla scadenza  contrattuale  a  favore  del  nuovo  beneficiario
designato. 
  7. Nella polizza dei contratti individuali connessi a  mutui  e  ad
altri finanziamenti  ovvero  nel  modulo  di  adesione  dei  medesimi
contratti stipulati in forma collettiva, l'impresa indica l'ammontare
dei  costi  effettivamente  sostenuti  dal  contraente   ovvero   dal
debitore/assicurato    con    l'evidenza    dell'importo    percepito
dall'intermediario.