Art. 39 Contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento 1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, l'impresa, in tutti i casi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, anche parziale, restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. 2. La parte di premio di cui al comma 1 e' calcolata: a) per il premio puro, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonche' del capitale assicurato residuo; b) per i caricamenti, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. 3. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalita' per la definizione del rimborso. 4. L'impresa puo' trattenere dall'importo di cui al comma 1 le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. 5. Le spese di cui al comma 4 e le commissioni percepite dal distributore non devono essere tali da costituire un limite alla portabilita' dei mutui o dei finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso. 6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'impresa, su richiesta del debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. 7. Nella polizza dei contratti individuali connessi a mutui e ad altri finanziamenti ovvero nel modulo di adesione dei medesimi contratti stipulati in forma collettiva, l'impresa indica l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal contraente ovvero dal debitore/assicurato con l'evidenza dell'importo percepito dall'intermediario.