Art. 40 
 
             Variazione del tasso di interesse garantito 
 
  1. La modifica del tasso di interesse  garantito  relativamente  ai
prodotti di investimento assicurativi e' disciplinata sulla  base  di
meccanismi predefiniti nelle condizioni di contratto e  nel  rispetto
dell'art. 33 del Codice. 
  2. L'impresa comunica al contraente, con un preavviso  di  sessanta
giorni, la variazione del tasso,  precisando  che  la  variazione  si
applica esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data  di
variazione prevista nella comunicazione.