Art. 40 Variazione del tasso di interesse garantito 1. La modifica del tasso di interesse garantito relativamente ai prodotti di investimento assicurativi e' disciplinata sulla base di meccanismi predefiniti nelle condizioni di contratto e nel rispetto dell'art. 33 del Codice. 2. L'impresa comunica al contraente, con un preavviso di sessanta giorni, la variazione del tasso, precisando che la variazione si applica esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione.