Art. 41 
 
                            Sito internet 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento ISVAP n.  23  del  9
maggio 2008,  il  sito  dell'impresa  e'  redatto  almeno  in  lingua
italiana e contiene nella home page,  ovvero  in  un'apposita  pagina
direttamente  accessibile  dalla  home  page,  in  maniera  chiara  e
visibile, la documentazione prevista dal presente  regolamento  e  le
seguenti informazioni: 
  a) la denominazione sociale, la  sede  legale  e  l'eventuale  sede
secondaria dell'impresa; 
  b)  per  le  imprese  comunitarie  che   operano   in   regime   di
stabilimento, oltre le informazioni di cui  alla  lettera  a),  anche
l'indicazione della sede in Italia; 
  c) il recapito telefonico o  qualsiasi  altro  strumento  idoneo  a
fornire tempestiva e gratuita assistenza ai  contraenti,  l'indirizzo
di posta elettronica e di posta elettronica certificata; 
  d) gli estremi del provvedimento  di  autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita' assicurativa; 
  e) il numero di iscrizione all'albo delle imprese di  assicurazione
o nell'elenco annesso tenuto  dall'IVASS  ai  sensi  del  regolamento
ISVAP n. 10 del 2  gennaio  2008,  e  l'indirizzo  internet  dove  e'
possibile verificare gli estremi dell'autorizzazione; 
  f) la soggezione alla vigilanza dell'IVASS o  dell'Autorita'  dello
Stato membro di origine, indicando il sito internet dell'autorita'; 
  g) i recapiti per la presentazione di reclami e l'indicazione della
facolta' per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di
risoluzione  stragiudiziale   delle   controversie   previsti   dalla
normativa vigente; 
  h)  per  le  imprese  comunitarie  operanti  in  regime  di  libera
prestazione  di  servizi  per  l'assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore  e  dei  natanti,  l'indicazione  del  rappresentante  per  la
gestione dei sinistri di cui all'art. 25 del Codice; 
  i) i set informativi relativi ai prodotti commercializzati, secondo
quanto previsto dal presente regolamento; 
  l) l'informativa relativa al conflitto di interessi e alla  finanza
etica o sostenibile secondo quanto previsto dal presente regolamento. 
  2. L'impresa consente l'acquisizione  su  supporto  durevole  delle
informazioni pubblicate sul sito ai sensi del presente regolamento.