Art. 42 Aree riservate 1. L'impresa predispone sistemi informatici per la gestione telematica dei rapporti assicurativi dei contraenti e degli aderenti mediante accesso ad aree riservate. 2. I sistemi informatici consentono di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare almeno le seguenti operazioni: a) il pagamento del premio assicurativo successivo al primo; b) la richiesta di liquidazione del sinistro; c) la richiesta di modifica dei propri dati personali; d) la richiesta di riscatto; e) la richiesta di sospensione della garanzia, se prevista dal contratto, e la relativa riattivazione. 3. I sistemi informatici consentono di ricevere i dati relativi ai rapporti assicurativi in essere, permettendo di consultare almeno le seguenti informazioni: a) le coperture assicurative in essere; b) le condizioni contrattuali sottoscritte; c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze; d) per le polizze vita e per i prodotti d'investimento assicurativi, anche il valore di riscatto della polizza; e) per i contratti unit linked e i contratti index linked, anche il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento; f) per i contratti di responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore, anche l'attestazione sullo stato del rischio; g) il/i nominativo/i e i relativi dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, i recapiti, anche di posta elettronica, dei soggetti di cui all'art. 11, comma 4, lettere a) e c), del presente regolamento, e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; h) l'eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione. 4. Su richiesta del contraente secondo le modalita' di cui all'art. 4, l'impresa puo' adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto mediante pubblicazione nell'area riservata. Le comunicazioni e i documenti pubblicati nell'area sono acquisibili su supporto durevole. 5. L'informativa di cui al comma 3 comprende l'indicazione dei massimali, del valore del bene oggetto di copertura, la data e l'importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro elemento utile a fornire al contraente o all'aderente un'informativa completa e personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa. 6. L'impresa aggiorna le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche della copertura assicurativa a cui si riferiscono e indica chiaramente la data di aggiornamento. 7. L'impresa garantisce la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni contenute nelle aree riservate mediante l'uso di un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. 8. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, le imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi che predispongono sistemi informatici per la consultazione e la gestione telematica dei rapporti assicurativi dei contraenti, si conformano alle disposizioni di cui al presente capo. 9. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi inseriscono nei DIP aggiuntivi di cui al presente regolamento l'informativa relativa alla predisposizione o alla mancata predisposizione di sistemi informatici che consentono le attivita' di cui al presente articolo.