Art. 42 
 
                           Aree riservate 
 
  1.  L'impresa  predispone  sistemi  informatici  per  la   gestione
telematica dei rapporti assicurativi dei contraenti e degli  aderenti
mediante accesso ad aree riservate. 
  2.  I  sistemi  informatici  consentono  di  gestire   i   rapporti
contrattuali,  permettendo   di   effettuare   almeno   le   seguenti
operazioni: 
  a) il pagamento del premio assicurativo successivo al primo; 
  b) la richiesta di liquidazione del sinistro; 
  c) la richiesta di modifica dei propri dati personali; 
  d) la richiesta di riscatto; 
  e) la richiesta di sospensione  della  garanzia,  se  prevista  dal
contratto, e la relativa riattivazione. 
  3. I sistemi informatici consentono di ricevere i dati relativi  ai
rapporti assicurativi in essere, permettendo di consultare almeno  le
seguenti informazioni: 
  a) le coperture assicurative in essere; 
  b) le condizioni contrattuali sottoscritte; 
  c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze; 
  d)  per  le  polizze  vita  e   per   i   prodotti   d'investimento
assicurativi, anche il valore di riscatto della polizza; 
  e) per i contratti unit linked e i contratti index linked, anche il
valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle
quote o del valore di riferimento; 
  f) per i contratti di responsabilita' civile  per  la  circolazione
dei veicoli a motore, anche l'attestazione sullo stato del rischio; 
  g) il/i nominativo/i  e  i  relativi  dati  anagrafici,  il  codice
fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, i  recapiti,  anche  di
posta elettronica, dei soggetti di cui all'art. 11, comma 4,  lettere
a) e c), del presente regolamento, e  nel  rispetto  del  regolamento
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; 
  h) l'eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione. 
  4. Su richiesta del contraente secondo le modalita' di cui all'art.
4, l'impresa puo' adempiere agli obblighi di informativa in corso  di
contratto   mediante   pubblicazione    nell'area    riservata.    Le
comunicazioni e i documenti pubblicati nell'area sono acquisibili  su
supporto durevole. 
  5. L'informativa di cui al  comma  3  comprende  l'indicazione  dei
massimali, del valore del  bene  oggetto  di  copertura,  la  data  e
l'importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro elemento utile a
fornire  al  contraente  o  all'aderente  un'informativa  completa  e
personalizzata   con   riguardo   alla   sua   specifica    posizione
assicurativa. 
  6.  L'impresa  aggiorna  le  informazioni  contenute   nelle   aree
riservate con una tempistica coerente con  le  caratteristiche  della
copertura assicurativa a cui si riferiscono e indica  chiaramente  la
data di aggiornamento. 
  7.  L'impresa  garantisce  la  correttezza,  la  chiarezza   e   la
trasparenza  delle  informazioni  contenute  nelle   aree   riservate
mediante l'uso di un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. 
  8. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, le  imprese  di
assicurazione comunitarie operanti in regime  di  stabilimento  o  di
libera prestazione di servizi che predispongono  sistemi  informatici
per  la  consultazione  e  la  gestione   telematica   dei   rapporti
assicurativi dei contraenti, si conformano alle disposizioni  di  cui
al presente capo. 
  9. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti  in  regime  di
stabilimento o di libera prestazione di servizi inseriscono  nei  DIP
aggiuntivi di cui al presente regolamento l'informativa relativa alla
predisposizione o alla mancata predisposizione di sistemi informatici
che consentono le attivita' di cui al presente articolo.