Art. 43 Accesso alle aree riservate 1. L'impresa consente l'accesso nelle aree riservate mediante link da home page del proprio sito internet. 2. In aggiunta alla modalita' di cui il comma 1, l'impresa puo' consentire l'accesso nelle aree riservate mediante apposita applicazione mobile utilizzabile sui principali sistemi operativi di pc, tablet e smartphone ovvero da altra modalita' di accesso da remoto. 3. Nella predisposizione delle modalita' di accesso di cui ai commi 1 e 2, l'impresa adotta idonei presidi di sicurezza e garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. Il livello di sicurezza e' proporzionato alle operazioni e funzioni messe a disposizione del contraente, anche ulteriori rispetto a quelle informative minime di cui all'art. 42. 4. L'impresa garantisce la gratuita' e la natura continuativa del servizio e la fruibilita' della connessione da qualsiasi postazione e indica nel sito e nelle applicazioni mobili di cui al comma 2 le modalita' di contatto idonee a fornire tempestiva e gratuita assistenza agli utenti nel caso di difficolta' di accesso o consultazione dell'area. 5. L'impresa inserisce nelle aree riservate messaggi pubblicitari o promozionali a condizione che il contraente abbia reso preventivo ed espresso consenso all'inserimento e ne garantisce la riconoscibilita' mediante una veste grafica che non interferisca con i contenuti dell'area riservata.