Art. 43 
 
                     Accesso alle aree riservate 
 
  1. L'impresa consente l'accesso nelle aree riservate mediante  link
da home page del proprio sito internet. 
  2. In aggiunta alla modalita' di cui il  comma  1,  l'impresa  puo'
consentire  l'accesso  nelle   aree   riservate   mediante   apposita
applicazione mobile utilizzabile sui principali sistemi operativi  di
pc, tablet e smartphone ovvero  da  altra  modalita'  di  accesso  da
remoto. 
  3. Nella predisposizione delle modalita' di accesso di cui ai commi
1 e 2, l'impresa adotta idonei presidi di sicurezza e  garantisce  la
tutela  della  riservatezza  e  la  protezione  dei  dati   e   delle
informazioni nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016. Il livello di sicurezza  e'  proporzionato  alle  operazioni  e
funzioni  messe  a  disposizione  del  contraente,  anche   ulteriori
rispetto a quelle informative minime di cui all'art. 42. 
  4. L'impresa garantisce la gratuita' e la natura  continuativa  del
servizio e la fruibilita' della connessione da qualsiasi postazione e
indica nel sito e nelle applicazioni mobili di  cui  al  comma  2  le
modalita'  di  contatto  idonee  a  fornire  tempestiva  e   gratuita
assistenza  agli  utenti  nel  caso  di  difficolta'  di  accesso   o
consultazione dell'area. 
  5. L'impresa inserisce nelle aree riservate messaggi pubblicitari o
promozionali a condizione che il contraente abbia reso preventivo  ed
espresso consenso all'inserimento e ne garantisce la riconoscibilita'
mediante una veste grafica  che  non  interferisca  con  i  contenuti
dell'area riservata.