Art. 46 Gestione digitale delle informazioni contrattuali 1. L'impresa garantisce una gestione digitale dei dati anagrafici presenti nei contratti sottoscritti e delle informazioni relative alle coperture attive, anche al fine del rispetto delle disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto previste dal Codice. 2. In particolare l'impresa gestisce i dati di cui all'art. 11, comma 4, lettere a) e c), in modo da agevolare l'individuazione del beneficiario o del referente terzo in caso di decesso dell'assicurato.