Art. 46 
 
          Gestione digitale delle informazioni contrattuali 
 
  1. L'impresa garantisce una gestione digitale dei  dati  anagrafici
presenti nei contratti sottoscritti  e  delle  informazioni  relative
alle coperture attive, anche al fine del rispetto delle  disposizioni
in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto  previste
dal Codice. 
  2. In particolare l'impresa gestisce i dati  di  cui  all'art.  11,
comma 4, lettere a) e c), in modo da agevolare  l'individuazione  del
beneficiario   o   del   referente   terzo   in   caso   di   decesso
dell'assicurato.