Art. 47 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Ai contratti sottoscritti antecedentemente alla data di  entrata
in vigore del presente regolamento: 
  a) non si applicano gli articoli 4, comma 2, 5, 9, 10, 11, 12,  13,
14, 15, 16, 17, comma 1, 20, 21, 22, comma 1, 27,  28,  29,  33,  36,
comma 1, 38 e 46; 
  b) continuano ad applicarsi gli articoli 4, commi 6,  7  e  8,  30,
commi 7 e 8, e 34, comma 2, del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio
2010. 
  2. Il comma 1 si applica ai contratti in forma  collettiva  per  le
adesioni sottoscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento. 
  3. Per  i  contratti  destinati  ad  attuare  forme  pensionistiche
individuali stipulati dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e non
adeguati alle norme dettate dal decreto  legislativo  n.  252  del  5
dicembre 2005 e delle relative disposizioni di attuazione, al fine di
garantire l'effettivo  esercizio  del  diritto  alla  trasferibilita'
della posizione previdenziale e del diritto  di  riscatto,  garantiti
dalla legge, l'impresa, nei casi in cui abbia sostenuto  in  un'unica
soluzione i costi di acquisizione  del  contratto,  si  attiene  alle
seguenti disposizioni. Qualora la tariffa  preveda  il  recupero  dei
costi  precontati  direttamente  con  il   versamento   della   prima
annualita' di premio, l'impresa e' tenuta a incrementare gli  importi
del capitale  maturato  sulla  posizione  previdenziale,  al  momento
dell'esercizio del diritto al  trasferimento  e  al  riscatto,  della
quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni  e
frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo  rispetto
agli  anni  complessivamente  previsti,   al   netto   di   eventuali
restituzioni a tale titolo gia' operate. Analogo criterio deve essere
applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime  annualita'
mediante l'imputazione di costi di ammontare  superiore  al  prelievo
effettuato in misura costante sui premi complessivi. 
  4.  Per  i  contratti  stipulati  prima  del  1°   settembre   2013
l'informativa  di  cui   all'art.   42   relativa   alle   condizioni
contrattuali puo' essere fornita anche mediante una  rappresentazione
sintetica di  tali  condizioni.  Il  contraente  puo'  in  ogni  caso
richiedere la pubblicazione integrale delle  condizioni  contrattuali
sottoscritte. 
  5.  Per  i  contratti  stipulati  prima  del  1°   settembre   2013
l'informativa relativa alle aree riservate di cui all'art. 42 e' resa
in occasione della prima  comunicazione  da  inviare  in  adempimento
degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni  vigenti  o
da disposizioni contrattuali. 
  6. In luogo delle disposizioni di cui all'art. 24, relativamente ai
contratti index linked emessi in  epoca  antecedente  all'entrata  in
vigore del regolamento ISVAP n. 32  dell'11  giugno  2009,  l'impresa
pubblica giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione  nazionale
e nel proprio sito internet: 
  a) il valore dell'indice e/o del valore di  riferimento  (strumento
finanziario  strutturato,  ...)  che  rappresenta  la  base  per   la
determinazione delle prestazioni dei contratti index linked,  con  la
relativa data di valorizzazione; 
  b) la denominazione e il rating aggiornato dell'emittente ovvero la
denominazione e il rating  aggiornato  del  garante  dello  strumento
finanziario, con l'indicazione  dell'agenzia  di  rating  che  lo  ha
attribuito. 
  7. Per  i  contratti  index  linked  emessi  in  epoca  antecedente
all'entrata in vigore del regolamento  ISVAP  n.  32  dell'11  giugno
2009, l'impresa indica il valore degli  indici  di  riferimento  alle
date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste  al  fine
della determinazione delle prestazioni nonche', per  i  contratti  le
cui prestazioni sono direttamente collegate al  valore  degli  attivi
destinati a copertura, il relativo valore alla  data  di  riferimento
dell'estratto conto. Relativamente ai contratti index  linked  emessi
successivamente all'entrata in vigore del  regolamento  ISVAP  n.  32
dell'11 giugno 2009, l'impresa indica il valore di riscatto  espresso
in funzione di un capitale assicurato nozionale di  euro  cento  alla
data di riferimento dell'estratto conto. 
  8. I documenti precontrattuali disciplinati dal  regolamento  ISVAP
n.  35   del   2010,   consegnati   contestualmente   al   preventivo
personalizzato di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP n.  23  del  9
maggio 2008 prima dell'entrata in vigore  del  presente  regolamento,
restano validi anche se  il  relativo  contratto  di  responsabilita'
civile per la circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti  e'
sottoscritto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.