Art. 47 Disposizioni transitorie 1. Ai contratti sottoscritti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) non si applicano gli articoli 4, comma 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, comma 1, 20, 21, 22, comma 1, 27, 28, 29, 33, 36, comma 1, 38 e 46; b) continuano ad applicarsi gli articoli 4, commi 6, 7 e 8, 30, commi 7 e 8, e 34, comma 2, del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. 2. Il comma 1 si applica ai contratti in forma collettiva per le adesioni sottoscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali stipulati dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e non adeguati alle norme dettate dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e delle relative disposizioni di attuazione, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla trasferibilita' della posizione previdenziale e del diritto di riscatto, garantiti dalla legge, l'impresa, nei casi in cui abbia sostenuto in un'unica soluzione i costi di acquisizione del contratto, si attiene alle seguenti disposizioni. Qualora la tariffa preveda il recupero dei costi precontati direttamente con il versamento della prima annualita' di premio, l'impresa e' tenuta a incrementare gli importi del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell'esercizio del diritto al trasferimento e al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo gia' operate. Analogo criterio deve essere applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime annualita' mediante l'imputazione di costi di ammontare superiore al prelievo effettuato in misura costante sui premi complessivi. 4. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l'informativa di cui all'art. 42 relativa alle condizioni contrattuali puo' essere fornita anche mediante una rappresentazione sintetica di tali condizioni. Il contraente puo' in ogni caso richiedere la pubblicazione integrale delle condizioni contrattuali sottoscritte. 5. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l'informativa relativa alle aree riservate di cui all'art. 42 e' resa in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni vigenti o da disposizioni contrattuali. 6. In luogo delle disposizioni di cui all'art. 24, relativamente ai contratti index linked emessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, l'impresa pubblica giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e nel proprio sito internet: a) il valore dell'indice e/o del valore di riferimento (strumento finanziario strutturato, ...) che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti index linked, con la relativa data di valorizzazione; b) la denominazione e il rating aggiornato dell'emittente ovvero la denominazione e il rating aggiornato del garante dello strumento finanziario, con l'indicazione dell'agenzia di rating che lo ha attribuito. 7. Per i contratti index linked emessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, l'impresa indica il valore degli indici di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni nonche', per i contratti le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi destinati a copertura, il relativo valore alla data di riferimento dell'estratto conto. Relativamente ai contratti index linked emessi successivamente all'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, l'impresa indica il valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato nozionale di euro cento alla data di riferimento dell'estratto conto. 8. I documenti precontrattuali disciplinati dal regolamento ISVAP n. 35 del 2010, consegnati contestualmente al preventivo personalizzato di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, restano validi anche se il relativo contratto di responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e' sottoscritto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.