Art. 5 
 
                         Riesame e revisione 
 
  1.  L'impresa  riesamina  le   informazioni   contenute   nel   set
informativo ogniqualvolta intervengano  cambiamenti  che  incidono  o
potrebbero incidere  significativamente  sulle  informazioni  che  vi
figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici  mesi  dalla  data
della pubblicazione iniziale dei documenti. 
  2. Il  riesame  di  cui  al  comma  1  serve  a  verificare  se  le
informazioni  che  figurano  nei  documenti  sono  ancora   accurate,
corrette, chiare, non fuorvianti e conformi ai requisiti previsti dal
presente regolamento e dalle altre disposizioni applicabili. 
  3. Se il  riesame  evidenzia  necessita'  di  modifiche,  l'impresa
rivede il contenuto  dei  documenti.  La  versione  rivista  e'  resa
disponile  nel  sito  internet   dell'impresa   indicando   la   data
dell'ultima versione aggiornata.  L'impresa  assicura  l'eliminazione
dal sito delle versioni precedenti. 
  4. L'impresa comunica al contraente  e  all'aderente  le  eventuali
variazioni  delle  informazioni   contenute   nelle   condizioni   di
assicurazione per effetto di modifiche alla normativa successive alla
conclusione del contratto. Per i prodotti assicurativi  vita  diversi
dai  prodotti  d'investimento   assicurativi   e   per   i   prodotti
d'investimento assicurativi, l'informativa  puo'  essere  fornita  in
occasione della prima comunicazione  da  trasmettere  in  adempimento
agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.