Art. 5 Riesame e revisione 1. L'impresa riesamina le informazioni contenute nel set informativo ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi dalla data della pubblicazione iniziale dei documenti. 2. Il riesame di cui al comma 1 serve a verificare se le informazioni che figurano nei documenti sono ancora accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni applicabili. 3. Se il riesame evidenzia necessita' di modifiche, l'impresa rivede il contenuto dei documenti. La versione rivista e' resa disponile nel sito internet dell'impresa indicando la data dell'ultima versione aggiornata. L'impresa assicura l'eliminazione dal sito delle versioni precedenti. 4. L'impresa comunica al contraente e all'aderente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle condizioni di assicurazione per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi e per i prodotti d'investimento assicurativi, l'informativa puo' essere fornita in occasione della prima comunicazione da trasmettere in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.