Art. 6 Trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie 1. Nei casi di chiusura d'agenzia o assegnazione di portafoglio a un nuovo intermediario, l'impresa fornisce al contraente apposita informativa. La comunicazione, da rendere entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della chiusura o assegnazione, indica i riferimenti della nuova sede (indirizzo e recapito telefonico), nonche' le generalita' del nuovo intermediario. 2. Nei casi di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale, l'impresa, entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della modifica, comunica al contraente e ai beneficiari irrevocabili la variazione intervenuta. 3. Nei casi di trasferimento di portafoglio, di fusione o di scissione, l'impresa che acquisisce il contratto trasmette al contraente e agli aventi diritto specifica informativa. L'informativa, da rendere entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell'avviso dell'IVASS, fornisce notizie in merito alla nuova denominazione sociale e alla sede dell'impresa che acquisisce il contratto, al distributore cui viene assegnato il contratto e, qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti. L'efficacia del recesso e' condizionata al perfezionamento dell'operazione societaria straordinaria. 4. Per i contratti in forma collettiva le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rese dall'impresa al contraente e all'aderente. 5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono, altresi', rese disponibili per un periodo di almeno sei mesi nella home page del sito internet dell'impresa che acquisisce il contratto. Per le operazioni societarie di cui al comma 3, anche l'impresa cedente, incorporata o scissa rende disponibile per almeno sei mesi nella home page del proprio sito internet la notizia dell'operazione con l'inserimento di un link che rimanda alla home page del sito internet dell'impresa che ha acquisito il contratto.