Art. 7 
 
                Riscontro a richieste di informazioni 
 
  1. L'impresa fornisce riscontro  a  ogni  richiesta  d'informazione
presentata  dal  contraente,  dall'aderente  o  dagli  altri   aventi
diritto,  in  merito  alla  richiesta  di  ricevere   le   condizioni
contrattuali,   all'esistenza   o   all'evoluzione    del    rapporto
assicurativo e alle modalita'  di  determinazione  della  prestazione
assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. 
  2. Il  riscontro  alle  richieste  concernenti  la  verifica  degli
importi  delle  prestazioni   liquidate   contiene   le   indicazioni
necessarie  per  consentire  all'interessato   l'accertamento   della
conformita' dei calcoli  alle  condizioni  di  assicurazione  e,  per
quanto concerne i contratti dei rami Vita, e' corredato  dai  calcoli
relativi allo sviluppo delle prestazioni.