Art. 7 Riscontro a richieste di informazioni 1. L'impresa fornisce riscontro a ogni richiesta d'informazione presentata dal contraente, dall'aderente o dagli altri aventi diritto, in merito alla richiesta di ricevere le condizioni contrattuali, all'esistenza o all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalita' di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. 2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all'interessato l'accertamento della conformita' dei calcoli alle condizioni di assicurazione e, per quanto concerne i contratti dei rami Vita, e' corredato dai calcoli relativi allo sviluppo delle prestazioni.