Art. 8 
 
             Archiviazione e conservazione dei documenti 
 
  1.  L'impresa  adotta  procedure   interne   di   archiviazione   e
conservazione dei documenti  e  dell'adempimento  degli  obblighi  di
consegna e di informativa di cui al presente regolamento, in coerenza
con le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Le procedure e le modalita'  di  archiviazione  e  conservazione
adottate  devono  essere  idonee  a  garantire  l'ordinata  tenuta  e
gestione della documentazione di cui al comma 1. 
  3.  Le  imprese,  al  fine  di  ridurre  gli  oneri  a  carico  dei
contraenti,  adottano  modalita'  di  gestione  della  documentazione
idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di  nuovi
contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di
cui gia' dispongano, avendola acquisita in  occasione  di  precedenti
rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di
validita'. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche  riguardo  ai
rapporti relativi ai contratti assicurativi collettivi.