Art. 8 Archiviazione e conservazione dei documenti 1. L'impresa adotta procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti e dell'adempimento degli obblighi di consegna e di informativa di cui al presente regolamento, in coerenza con le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Le procedure e le modalita' di archiviazione e conservazione adottate devono essere idonee a garantire l'ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1. 3. Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalita' di gestione della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui gia' dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validita'. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche riguardo ai rapporti relativi ai contratti assicurativi collettivi.