Art. 2 Modifiche all'articolo 5 del decreto 6 novembre 2017 - Piano assicurativo agricolo 2018 1. All'art. 5, comma 4, del decreto 6 novembre 2017, il dispositivo di cui alla lettera a) e' sostituito dal seguente: «a) polizze con soglia di danno superiore al 20%, relative a: 1) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettere a), b), c), d), e comma 3: fino al 70% della spesa ammessa; 2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa; 3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 70% della spesa ammessa; 4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa; 5) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 2 lettera e): fino al 65% della spesa ammessa (per le polizze index di cui all'allegato 5, la soglia di danno deve essere superiore al 30%); 6) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettera f): fino al 65% della spesa ammessa; a.1) polizze con soglia di danno superiore al 30%, relative a: 7) uva da vino/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettere a), b), c), d) e comma 3: fino al 70% della spesa ammessa; 8) uva da vino/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettera f): fino al 65% della spesa ammessa.».