Art. 2 
 
Modifiche  all'articolo  5  del  decreto  6  novembre  2017  -  Piano
                     assicurativo agricolo 2018 
 
  1. All'art. 5, comma 4, del decreto 6 novembre 2017, il dispositivo
di cui alla lettera a) e' sostituito dal seguente: 
    «a) polizze con soglia di danno superiore al 20%, relative a: 
      1) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie,
infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art.  3,
comma 2 lettere a), b), c), d), e comma 3: fino al  70%  della  spesa
ammessa; 
      2)   allevamenti/epizoozie/Mancato   reddito   e   abbattimento
forzoso: fino al 70% della spesa ammessa; 
      3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni  produzioni
di latte: fino al 70% della spesa ammessa; 
      4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata  o  ridotta
produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa; 
      5) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 2 lettera  e):
fino al 65%  della  spesa  ammessa  (per  le  polizze  index  di  cui
all'allegato 5, la soglia di danno deve essere superiore al 30%); 
      6) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le
combinazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettera f): fino al 65% della
spesa ammessa; 
    a.1) polizze con soglia di danno superiore al 30%, relative a: 
      7)  uva  da  vino/eventi  assimilabili  a  calamita'  naturali,
fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni  di  cui
all'art. 3, comma 2 lettere a), b), c), d) e comma  3:  fino  al  70%
della spesa ammessa; 
      8)  uva  da  vino/eventi  assimilabili  a  calamita'  naturali,
secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettera  f):  fino
al 65% della spesa ammessa.».