Art. 2 
 
           Criteri e modalita' per l'accesso ai contributi 
 
  1. Per tutto  quanto  non  diversamente  stabilito  dalla  presente
ordinanza, agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione
sugli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 si applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni delle ordinanze n.  4  del  17  novembre
2016, n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile  2017.  Ai  fini
della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, non trova
applicazione lo scaglionamento per classi di superficie. 
  2. Al fine di tener conto di alcune carenze strutturali che possono
caratterizzare gli edifici di cui alle lettere a) e b)  del  comma  1
dell'art. 1, per la determinazione del grado di vulnerabilita' di cui
alla Tabella 4 dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 19  del  2017,  oltre
alle carenze  individuate  nella  Tabella  3.1  di  cui  al  medesimo
Allegato,  si  applicano  quelle  individuate  nell'Allegato  1  alla
presente ordinanza. 
  3.  Oltre  a  quanto  previsto  dalla  Tabella  7  dell'Allegato  1
all'ordinanza n. 19 del 2017, i costi parametrici di cui alla Tabella
6 del medesimo Allegato, computati sulla superficie complessiva degli
edifici di cui alle lettere a) e b) del comma  1  dell'art.  1  della
presente ordinanza, sono incrementati: 
  del 10% per altezza media di almeno un interpiano superiore a m 5 e
fino a m 7; 
  del 15% per altezza superiore a m 7 e fino a m 10; 
  del 20% per altezza superiore a m 10 e fino a m 15; 
  del 25% per altezza superiore a m 15 e fino a m 20; 
  del 30% per altezza superiore a m 20. 
  4. Laddove gli edifici di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  1
dell'art. 1 fossero dotati di attrezzature  particolari  ed  impianti
speciali, che sono risultati  distrutti  o  danneggiati  per  effetto
degli  eventi  sismici  e  la  cui  riparazione  o  sostituzione   e'
indispensabile  per   il   ripristino   della   funzione   originaria
dell'edificio, il contributo per la riparazione o  il  riacquisto  e'
pari all'80% del valore degli impianti originari come determinato con
perizia asseverata allegata alla domanda di contributo. 
  5. Per gli edifici di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.  1,
si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi  2,  3  e  4.
Inoltre, qualora i detti edifici in ragione della  loro  destinazione
necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma dell'art. 7,
comma 1, lettera b), del decreto-legge, ai fini della  determinazione
del contributo: 
  e' in ogni  caso  assunto  come  livello  di  partenza  il  livello
operativo L4; 
  oltre alle maggiorazioni pertinenti di cui all'ordinanza n. 19  del
2017, si applicano al contributo ulteriori maggiorazioni del  5%  per
adeguamento alla normativa antincendio e del 5% per adeguamento  alla
normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 
  6. Per gli edifici di cui al comma 5, fermi restando i  criteri  di
determinazione del contributo concedibile stabiliti nell'ordinanza n.
19 del 2017 come integrata dalla presente ordinanza,  la  valutazione
di congruita' dell'Ufficio speciale per la ricostruzione assume quale
parametro anche la media dei contributi riconosciuti a  favore  degli
edifici pubblici aventi destinazione  analoga,  al  fine  di  evitare
significativi scostamenti. 
  7. In caso di edifici di proprieta' mista pubblica e  privata,  nei
quali la destinazione di cui al comma 5 riguarda la sola porzione  di
proprieta'  pubblica,  l'Ufficio  speciale   per   la   ricostruzione
autorizza l'adeguamento sismico dell'intero edificio qualora non  sia
possibile, attraverso soluzioni alternative, assicurare  allo  stesso
una diversa destinazione unitaria e omogenea. 
  8. In tutti i casi di cui al presente articolo, sono ammissibili  a
contributo le opere gia' individuate per gli interventi  disciplinati
dall'ordinanza n. 19 del 2017  riguardanti  l'edificio,  sia  per  la
parte strutturale ed impiantistica che per le finiture,  nonche'  per
le attrezzature particolari e gli impianti speciali di cui  al  comma
4. Sono del pari ammissibili le opere necessarie per il ripristino  e
l'allaccio ai servizi a rete, mentre sono escluse quelle relative  al
ripristino di arredi e recinzioni esterni.  La  determinazione  delle
opere ammissibili  a  finanziamento  tiene  conto  delle  indicazioni
contenute nel ยง II dell'Allegato 2 alla presente ordinanza.  In  ogni
caso, l'Ufficio speciale ha facolta' di non  ammettere  a  contributo
gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in
relazione al danno subito, alla dimensione  ed  alle  caratteristiche
dell'opera.