Art. 2 Criteri e modalita' per l'accesso ai contributi 1. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione sugli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile 2017. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, non trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie. 2. Al fine di tener conto di alcune carenze strutturali che possono caratterizzare gli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1, per la determinazione del grado di vulnerabilita' di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 19 del 2017, oltre alle carenze individuate nella Tabella 3.1 di cui al medesimo Allegato, si applicano quelle individuate nell'Allegato 1 alla presente ordinanza. 3. Oltre a quanto previsto dalla Tabella 7 dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 19 del 2017, i costi parametrici di cui alla Tabella 6 del medesimo Allegato, computati sulla superficie complessiva degli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza, sono incrementati: del 10% per altezza media di almeno un interpiano superiore a m 5 e fino a m 7; del 15% per altezza superiore a m 7 e fino a m 10; del 20% per altezza superiore a m 10 e fino a m 15; del 25% per altezza superiore a m 15 e fino a m 20; del 30% per altezza superiore a m 20. 4. Laddove gli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 fossero dotati di attrezzature particolari ed impianti speciali, che sono risultati distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici e la cui riparazione o sostituzione e' indispensabile per il ripristino della funzione originaria dell'edificio, il contributo per la riparazione o il riacquisto e' pari all'80% del valore degli impianti originari come determinato con perizia asseverata allegata alla domanda di contributo. 5. Per gli edifici di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. Inoltre, qualora i detti edifici in ragione della loro destinazione necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge, ai fini della determinazione del contributo: e' in ogni caso assunto come livello di partenza il livello operativo L4; oltre alle maggiorazioni pertinenti di cui all'ordinanza n. 19 del 2017, si applicano al contributo ulteriori maggiorazioni del 5% per adeguamento alla normativa antincendio e del 5% per adeguamento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 6. Per gli edifici di cui al comma 5, fermi restando i criteri di determinazione del contributo concedibile stabiliti nell'ordinanza n. 19 del 2017 come integrata dalla presente ordinanza, la valutazione di congruita' dell'Ufficio speciale per la ricostruzione assume quale parametro anche la media dei contributi riconosciuti a favore degli edifici pubblici aventi destinazione analoga, al fine di evitare significativi scostamenti. 7. In caso di edifici di proprieta' mista pubblica e privata, nei quali la destinazione di cui al comma 5 riguarda la sola porzione di proprieta' pubblica, l'Ufficio speciale per la ricostruzione autorizza l'adeguamento sismico dell'intero edificio qualora non sia possibile, attraverso soluzioni alternative, assicurare allo stesso una diversa destinazione unitaria e omogenea. 8. In tutti i casi di cui al presente articolo, sono ammissibili a contributo le opere gia' individuate per gli interventi disciplinati dall'ordinanza n. 19 del 2017 riguardanti l'edificio, sia per la parte strutturale ed impiantistica che per le finiture, nonche' per le attrezzature particolari e gli impianti speciali di cui al comma 4. Sono del pari ammissibili le opere necessarie per il ripristino e l'allaccio ai servizi a rete, mentre sono escluse quelle relative al ripristino di arredi e recinzioni esterni. La determinazione delle opere ammissibili a finanziamento tiene conto delle indicazioni contenute nel ยง II dell'Allegato 2 alla presente ordinanza. In ogni caso, l'Ufficio speciale ha facolta' di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.