Art. 3 Mutamento di destinazione d'uso 1. Qualora a seguito degli eventi sismici, e in conseguenza di determinazioni amministrative non imputabili al proprietario, gli edifici di cui all'art. 1, comma 1, abbiano perso la propria originaria destinazione a uso pubblico, e' consentito contestualmente all'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione consentirne il mutamento della destinazione ad uso abitativo o produttivo, a condizione e nei limiti in cui cio' sia consentito dagli strumenti urbanistici. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione e' esclusa l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e si applicano unicamente le norme contenute nelle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017, in ragione della nuova destinazione d'uso prescelta dal richiedente.