Art. 3 
 
                   Mutamento di destinazione d'uso 
 
  1. Qualora a seguito degli eventi  sismici,  e  in  conseguenza  di
determinazioni amministrative non  imputabili  al  proprietario,  gli
edifici di  cui  all'art.  1,  comma  1,  abbiano  perso  la  propria
originaria destinazione a uso pubblico, e' consentito contestualmente
all'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione consentirne
il mutamento della destinazione ad  uso  abitativo  o  produttivo,  a
condizione e nei limiti in cui cio' sia  consentito  dagli  strumenti
urbanistici. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai  fini  della  determinazione
del contributo per la ricostruzione e' esclusa  l'applicazione  delle
disposizioni  contenute  nella  presente  ordinanza  e  si  applicano
unicamente le norme contenute nelle ordinanze n.  13  del  9  gennaio
2017 e n. 19 del 7 aprile 2017, in ragione della  nuova  destinazione
d'uso prescelta dal richiedente.