Art. 4 
 
               Disposizioni specifiche per gli edifici 
                       di interesse culturale 
 
  1.  Per  gli  edifici  di  interesse  culturale  ai   sensi   delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere
ammissibili  a  contributo  sono   determinate   sulla   base   delle
indicazioni  contenute  nel  ยง  I  dell'Allegato  2   alla   presente
ordinanza.  Le  predette  indicazioni  sono  applicabili,  in  quanto
compatibili, anche agli interventi di ricostruzione pubblica eseguiti
su  beni  culturali  ai  sensi  delle   ordinanze   del   Commissario
straordinario n. 37 e n. 38 dell'8 settembre 2017  e  n.  56  del  10
maggio 2018. In ogni caso, l'Ufficio  speciale  ha  facolta'  di  non
ammettere  a  contributo  gli   interventi   motivatamente   ritenuti
incongrui o non giustificati  in  relazione  al  danno  subito,  alla
dimensione ed alle caratteristiche dell'opera. 
  2.  Qualora  l'immobile  sia  dotato  di  elementi   architettonici
peculiari che  concorrono  a  determinarne  il  carattere  di  pregio
(quali, a mero titolo esemplificativo, fontane, recinzioni, chiostre,
torri,  torrini,  portali,  ponti  levatoi,   balaustre,   opere   di
contenimento), oltre alle maggiorazioni di cui sub a) nella Tabella 7
dell'Allegato 1 all'ordinanza  n.  19  del  2017  l'Ufficio  speciale
riconosce un incremento non superiore  all'80%  dei  costi  eccedenti
l'importo massimo ammissibile a finanziamento, determinato sulla base
dei costi parametrici applicati alle opere ammissibili a  contributo,
a condizione che i predetti  costi  eccedenti  siano  comprovati  con
preventivi di spesa o altra documentazione equivalente. 
  3. Per gli edifici vincolati per legge ai sensi  dell'art.  45  del
decreto legislativo n. 42 del 2004, l'incremento  del  20%  stabilito
sub a) nella Tabella 7 dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 19  del  2017
e' aumentato fino  al  30%  nel  caso  di  interventi  richiesti  dal
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo  per
esigenze di tutela. 
  4. Per gli edifici di cui al presente articolo, qualora  sia  stato
necessario trasferire temporaneamente in depositi idonei gli arredi e
le suppellettili di interesse culturale, e' riconosciuto a  copertura
dei costi del trasloco e della successiva riallocazione nell'edificio
un contributo pari all'80% dei costi sostenuti comprovati con fattura
o con altra idonea documentazione. 
  5. Qualora gli edifici di cui al presente articolo siano totalmente
o parzialmente crollati, o comunque abbiano riportato danni  tali  da
renderne necessaria la demolizione e  l'integrale  ricostruzione,  e'
sempre possibile procedere al  loro  smontaggio  controllato  e  alla
successiva rimessa in  opera,  purche'  in  modo  fedele  all'assetto
preesistente, anche  in  deroga  alle  prescrizioni  degli  strumenti
urbanistici comunali.