Art. 4 Disposizioni specifiche per gli edifici di interesse culturale 1. Per gli edifici di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere ammissibili a contributo sono determinate sulla base delle indicazioni contenute nel ยง I dell'Allegato 2 alla presente ordinanza. Le predette indicazioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricostruzione pubblica eseguiti su beni culturali ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 37 e n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018. In ogni caso, l'Ufficio speciale ha facolta' di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera. 2. Qualora l'immobile sia dotato di elementi architettonici peculiari che concorrono a determinarne il carattere di pregio (quali, a mero titolo esemplificativo, fontane, recinzioni, chiostre, torri, torrini, portali, ponti levatoi, balaustre, opere di contenimento), oltre alle maggiorazioni di cui sub a) nella Tabella 7 dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 19 del 2017 l'Ufficio speciale riconosce un incremento non superiore all'80% dei costi eccedenti l'importo massimo ammissibile a finanziamento, determinato sulla base dei costi parametrici applicati alle opere ammissibili a contributo, a condizione che i predetti costi eccedenti siano comprovati con preventivi di spesa o altra documentazione equivalente. 3. Per gli edifici vincolati per legge ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 42 del 2004, l'incremento del 20% stabilito sub a) nella Tabella 7 dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 19 del 2017 e' aumentato fino al 30% nel caso di interventi richiesti dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per esigenze di tutela. 4. Per gli edifici di cui al presente articolo, qualora sia stato necessario trasferire temporaneamente in depositi idonei gli arredi e le suppellettili di interesse culturale, e' riconosciuto a copertura dei costi del trasloco e della successiva riallocazione nell'edificio un contributo pari all'80% dei costi sostenuti comprovati con fattura o con altra idonea documentazione. 5. Qualora gli edifici di cui al presente articolo siano totalmente o parzialmente crollati, o comunque abbiano riportato danni tali da renderne necessaria la demolizione e l'integrale ricostruzione, e' sempre possibile procedere al loro smontaggio controllato e alla successiva rimessa in opera, purche' in modo fedele all'assetto preesistente, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.