Art. 6 Norme transitorie 1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle domande di contributo depositate in data successiva all'entrata in vigore della presente ordinanza. 2. Per le domande di contributo gia' depositate alla data di cui al comma 1, i richiedenti possono presentare istanza di rideterminazione del contributo sulla base dei criteri stabiliti nella presente ordinanza, allegando la documentazione necessaria, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Nello stesso termine puo' essere presentata la domanda di contributo integrativo per gli edifici per i quali alla data di cui al comma 1 sia stato gia' emesso il decreto di concessione del contributo.