Art. 6 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
domande di contributo depositate in data  successiva  all'entrata  in
vigore della presente ordinanza. 
  2. Per le domande di contributo gia' depositate alla data di cui al
comma 1, i richiedenti possono presentare istanza di rideterminazione
del contributo  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  nella  presente
ordinanza, allegando la documentazione  necessaria,  nel  termine  di
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.  Nello
stesso termine  puo'  essere  presentata  la  domanda  di  contributo
integrativo per gli edifici per i quali alla data di cui al  comma  1
sia stato gia' emesso il decreto di concessione del contributo.