Art. 7 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente  ordinanza  si
provvede con le risorse della contabilita' speciale di  cui  all'art.
4, comma 3, del decreto-legge. 
  2. Per gli interventi di cui all'art. 5,  si  fa  riferimento  alle
risorse stanziate con le ordinanze di approvazione dei  programmi  di
ricostruzione ricomprendenti gli edifici di culto  interessati,  come
precisato al comma 3 del medesimo articolo.