Art. 7 Norma finanziaria 1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge. 2. Per gli interventi di cui all'art. 5, si fa riferimento alle risorse stanziate con le ordinanze di approvazione dei programmi di ricostruzione ricomprendenti gli edifici di culto interessati, come precisato al comma 3 del medesimo articolo.