Allegato 2 Criteri per l'individuazione delle opere ammissibili a contributo I. Opere ammissibili a finanziamento per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono da considerarsi ammissibili a contributo: tutte le opere necessarie per la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici, con specifico riferimento agli interventi rivolti alla eliminazione di criticita' locali e di miglioramento sismico necessari al raggiungimento di un livello di sicurezza accettabile ai fini della riapertura al pubblico. Il progettista, al fine di dimostrare che l'intervento consegue il livello di sicurezza di cui al periodo precedente sotto il profilo sismico, dovra' effettuare un'analisi di tipo locale e, nel caso di intervento di miglioramento sismico, anche un'analisi complessiva dell'edificio. Indipendentemente dalla riparazione dei danni devono essere previsti in ogni caso gli interventi rivolti alla eliminazione delle seguenti carenze attinenti ai cinematismi locali: a. mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; b. presenza di elementi di tamponatura/controsoffittatura non adeguatamente ancorati alle strutture principali; c. elementi e strutture spingenti. le finiture connesse con le attivita' di riparazione e consolidamento strutturale. Per finiture connesse si intendono tutte le opere complementari all'esecuzione degli interventi sopra richiamati, necessarie e da eseguire con modalita' tali da consentire il pieno ripristino della funzionalita' dell'edificio, ivi compresa la riparazione del pavimento, se danneggiato, e la tinteggiatura esterna degli immobili; il ripristino della copertura nel caso di danneggiamento della stessa e/o necessita' di adeguamento della struttura portante se spingente o qualora essa rappresenti, in virtu' della propria massa, elemento di vulnerabilita' della struttura; il ripristino degli impianti tecnologici essenziali e gia' esistenti al momento del sisma e le opere di funzionalizzazione necessarie alla riapertura al pubblico con la richiesta conformita' impiantistica; il restauro pittorico e degli apparati decorativi fissi come cori lignei, altari, organi, cibori, celi lignei etc, che facciano parte integrante dell'edificio e limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessati dagli interventi di riparazione/miglioramento/adeguamento; la rimozione, previa adeguata selezione e classificazione, delle macerie eventualmente presenti all'interno dell'edificio e il loro stoccaggio/smaltimento, la rimozione e lo smaltimento di eventuali opere di messa in sicurezza provvisionale realizzate a seguito agli eventi sismici del 2016, le opere di pulitura e di rimozione delle polveri sugli apparati decorativi fissi. Nel caso di edifici di proprieta' privata, formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42/2004 e aventi destinazioni d'uso diverse da quelle di culto (abitazioni, scuole, canoniche, musei, castelli, archivi, biblioteche, etc.), in considerazione del fatto che su tali immobili esiste un'esplicita dichiarazione di interesse culturale e quindi che l'immobile ha in se una valenza architettonica e storico-artistica che ne determina un «interesse pubblico» da preservare, occorre tenere in conto che gli elementi «complementari» all'immobile stesso, che pero' concorrono a definirne l'interesse culturale, sono ammissibili al finanziamento. In particolare si ritengono ammissibili gli interventi di riparazione e consolidamento di tutti gli elementi architettonici anche complementari quali, fontane, recinzioni, scaloni, chiostre che concorrono a determinare il carattere di pregio e quindi di interesse dell'immobile e il restauro pittorico e degli apparati decorativi fissi che facciano parte integrante della struttura e limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessati dagli interventi. II. Opere ammissibili a contributo per gli edifici privati a uso pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004. Nel caso di edifici non sottoposti alle disposizioni di tutela del decreto legislativo n. 42/2004, ma che hanno una destinazione d'uso pubblica sono da considerarsi ammissibili a contributo: tutte le opere necessarie per la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici, nonche' gli interventi rivolti alla eliminazione di criticita' locali e di adeguamento sismico necessari al raggiungimento di un livello di sicurezza obbligatorio ai fini della riapertura al pubblico. Il progettista dovra' effettuare un'analisi di tipo locale e, nel caso di intervento di adeguamento sismico, anche un'analisi complessiva dell'edificio; le finiture connesse con le attivita' di riparazione e consolidamento strutturale. Per finiture connesse si intendono tutte le opere complementari all'esecuzione degli interventi sopra richiamati, necessarie e da eseguire con modalita' tali da consentire il pieno ripristino della funzionalita' dell'edificio; il ripristino della copertura nel caso di danneggiamento della stessa e/o necessita' di adeguamento della struttura portante se spingente o qualora essa rappresenti, in virtu' della propria massa, elemento di vulnerabilita' della struttura; il ripristino degli impianti tecnologici essenziali e gia' esistenti al momento del sisma e le opere di funzionalizzazione necessarie alla riapertura al pubblico con la richiesta conformita' impiantistica; la rimozione delle macerie eventualmente presenti all'interno dell'edificio e il loro smaltimento, la rimozione e lo smaltimento di eventuali opere di messa in sicurezza provvisionale realizzate a seguito agli eventi sismici del 2016.