(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
  Criteri per l'individuazione delle opere ammissibili a contributo 
 
I. Opere ammissibili a finanziamento per  gli  edifici  sottoposti  a
  tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    Sono da considerarsi ammissibili a contributo: 
      tutte  le  opere  necessarie  per  la  riparazione  del   danno
conseguente agli  eventi  sismici,  con  specifico  riferimento  agli
interventi rivolti  alla  eliminazione  di  criticita'  locali  e  di
miglioramento sismico necessari al raggiungimento di  un  livello  di
sicurezza accettabile  ai  fini  della  riapertura  al  pubblico.  Il
progettista, al fine  di  dimostrare  che  l'intervento  consegue  il
livello di sicurezza di cui al periodo precedente  sotto  il  profilo
sismico, dovra' effettuare un'analisi di tipo locale e, nel  caso  di
intervento di miglioramento  sismico,  anche  un'analisi  complessiva
dell'edificio. Indipendentemente dalla riparazione dei  danni  devono
essere previsti in ogni caso gli interventi rivolti alla eliminazione
delle seguenti carenze attinenti ai cinematismi locali: 
        a.  mancanza  di  collegamenti   tra   elementi   strutturali
verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 
        b. presenza di elementi di tamponatura/controsoffittatura non
adeguatamente ancorati alle strutture principali; 
        c. elementi e strutture spingenti. 
      le  finiture  connesse  con  le  attivita'  di  riparazione   e
consolidamento strutturale. Per finiture connesse si intendono  tutte
le  opere  complementari  all'esecuzione   degli   interventi   sopra
richiamati, necessarie e da eseguire con modalita' tali da consentire
il pieno ripristino della funzionalita' dell'edificio,  ivi  compresa
la riparazione del pavimento,  se  danneggiato,  e  la  tinteggiatura
esterna degli immobili; 
      il ripristino della copertura nel caso di danneggiamento  della
stessa e/o necessita' di  adeguamento  della  struttura  portante  se
spingente o qualora essa rappresenti, in virtu' della propria  massa,
elemento di vulnerabilita' della struttura; 
      il ripristino degli  impianti  tecnologici  essenziali  e  gia'
esistenti al momento del  sisma  e  le  opere  di  funzionalizzazione
necessarie alla riapertura al pubblico con la  richiesta  conformita'
impiantistica; 
      il restauro pittorico e degli apparati  decorativi  fissi  come
cori lignei, altari, organi, cibori, celi lignei  etc,  che  facciano
parte integrante dell'edificio e limitatamente alle parti danneggiate
dal     sisma     e/o     interessati     dagli     interventi     di
riparazione/miglioramento/adeguamento; 
      la rimozione,  previa  adeguata  selezione  e  classificazione,
delle macerie eventualmente presenti all'interno dell'edificio  e  il
loro  stoccaggio/smaltimento,  la  rimozione  e  lo  smaltimento   di
eventuali opere di messa  in  sicurezza  provvisionale  realizzate  a
seguito agli eventi sismici del 2016,  le  opere  di  pulitura  e  di
rimozione delle polveri sugli apparati decorativi fissi. 
    Nel caso di edifici di proprieta' privata, formalmente dichiarati
di  interesse  culturale  ai  sensi  della  Parte  II   del   decreto
legislativo n. 42/2004 e aventi destinazioni d'uso diverse da  quelle
di culto (abitazioni, scuole, canoniche,  musei,  castelli,  archivi,
biblioteche, etc.), in considerazione del fatto che su tali  immobili
esiste un'esplicita dichiarazione di interesse culturale e quindi che
l'immobile ha in se una valenza  architettonica  e  storico-artistica
che ne determina  un  «interesse  pubblico»  da  preservare,  occorre
tenere in conto che gli elementi «complementari» all'immobile stesso,
che  pero'  concorrono  a  definirne  l'interesse   culturale,   sono
ammissibili al finanziamento. 
    In  particolare  si  ritengono  ammissibili  gli  interventi   di
riparazione e consolidamento di  tutti  gli  elementi  architettonici
anche complementari quali, fontane, recinzioni, scaloni, chiostre che
concorrono a determinare il carattere di pregio e quindi di interesse
dell'immobile e il restauro pittorico  e  degli  apparati  decorativi
fissi che facciano parte integrante della struttura  e  limitatamente
alle parti danneggiate dal sisma e/o interessati dagli interventi. 
II. Opere ammissibili a contributo per  gli  edifici  privati  a  uso
  pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del  decreto  legislativo
  n. 42/2004. 
    Nel caso di edifici non sottoposti alle  disposizioni  di  tutela
del decreto legislativo n. 42/2004, ma  che  hanno  una  destinazione
d'uso pubblica sono da considerarsi ammissibili a contributo: 
      tutte  le  opere  necessarie  per  la  riparazione  del   danno
conseguente agli eventi sismici, nonche' gli interventi rivolti  alla
eliminazione di criticita' locali e di adeguamento sismico  necessari
al raggiungimento di un livello di  sicurezza  obbligatorio  ai  fini
della  riapertura  al  pubblico.  Il  progettista  dovra'  effettuare
un'analisi di tipo locale e, nel caso di  intervento  di  adeguamento
sismico, anche un'analisi complessiva dell'edificio; 
      le  finiture  connesse  con  le  attivita'  di  riparazione   e
consolidamento strutturale. Per finiture connesse si intendono  tutte
le  opere  complementari  all'esecuzione   degli   interventi   sopra
richiamati, necessarie e da eseguire con modalita' tali da consentire
il pieno ripristino della funzionalita' dell'edificio; 
      il ripristino della copertura nel caso di danneggiamento  della
stessa e/o necessita' di  adeguamento  della  struttura  portante  se
spingente o qualora essa rappresenti, in virtu' della propria  massa,
elemento di vulnerabilita' della struttura; 
      il ripristino degli  impianti  tecnologici  essenziali  e  gia'
esistenti al momento del  sisma  e  le  opere  di  funzionalizzazione
necessarie alla riapertura al pubblico con la  richiesta  conformita'
impiantistica; 
      la rimozione delle macerie eventualmente  presenti  all'interno
dell'edificio e il loro smaltimento, la rimozione e lo smaltimento di
eventuali opere di messa  in  sicurezza  provvisionale  realizzate  a
seguito agli eventi sismici del 2016.