Art. 10 
 
           Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 
 
  1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del  7  aprile
2017 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I contributi di cui al  comma  1  possono  essere  concessi
altresi' per l'acquisto,  nello  stesso  comune,  di  edifici  aventi
caratteristiche equivalenti a quelli  dichiarati  inagibili  che  non
possono  essere  ricostruiti   nello   stesso   sito   o   migliorati
sismicamente nei casi previsti dall'art. 22.»; 
    b) all'art. 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Nel caso di edifici interessati da  ordinanze  di  inagibilita'
emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C,  in  relazione  ai
quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza di  danni  gravi
come definiti dalla tabella 1 allegata alla presente ordinanza,  puo'
essere chiesta all'Ufficio speciale la verifica dello stato di  danno
contestualmente alla determinazione  del  livello  operativo  con  le
modalita' di cui all'art. 6-bis della  presente  ordinanza.  In  tali
casi,  l'Ufficio  speciale  nel  rilasciare   l'autorizzazione   alla
progettazione dell'intervento di miglioramento sismico  indica  anche
il livello operativo accertato.»; 
    b) all'art. 2, il comma 8 e' soppresso; 
    c) all'art. 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio
con le maggioranze di cui all'art. 6, comma 11, del decreto-legge, ai
fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene
conto  del  costo  dell'intervento  indispensabile   per   assicurare
l'agibilita' dell'intero edificio, le  finiture  sulle  parti  comuni
nonche' le finiture sulle parti di proprieta' esclusiva relative alle
unita' immobiliari per le  quali  i  proprietari  hanno  prestato  il
proprio consenso all'esecuzione degli interventi.»; 
    d) il comma 2 dell'art. 6-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2. Alla richiesta di cui  al  comma  1,  resa  nelle  forme  della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista dall'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
devono  essere  allegati  la  scheda  AeDES  compilata  nel  rispetto
dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10  del  19  dicembre
2016 e la documentazione necessaria ai fini della determinazione  del
livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati
di danno» e dei «gradi di vulnerabilita'» stabiliti nelle tabelle 2 e
4 dell'allegato 1 alla presente ordinanza.»; 
    e) dopo il comma 3 dell'art. 6-bis e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Salvo  quanto   previsto   dall'art.   2,   comma   6-ter,
dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  4  del  17  novembre
2016, la richiesta di cui al presente articolo non puo' comportare la
rivalutazione  dell'esito  di  agibilita'  risultante  dalla   scheda
AeDES.»; 
    f) all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis delle
disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  civile  e  disposizioni
transitorie per lo svolgimento  dell'incarico  di  amministratore  di
condominio, le spese per le  attivita'  professionali  di  competenza
degli amministratori di condominio e le spese  di  funzionamento  dei
consorzi  appositamente  costituiti  tra  proprietari   per   gestire
interventi unitari, ivi compresi i  compensi  del  presidente  e  del
revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del: 
    a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 200.000 euro; 
    b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 200.000 euro e fino a
500.000 euro; 
    c) 1% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e  fino  a
3.000.000 di euro; 
    d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 3.000.000 euro.»; 
    g) al comma 1 dell'art. 9, dopo le parole «per gli interventi  di
cui all'art. 2, comma 1» sono aggiunte le parole «e comma 1-bis»; 
    h) all'art. 11, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. La perdita del diritto al contributo di cui ai commi 1 e  2
lascia in ogni caso impregiudicato il contributo determinato  per  le
parti comuni dell'edificio.»; 
    i) il comma 2 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  In  caso  di  esito  positivo  dell'accertamento  di  cui   al
precedente comma 1 ed all'esito dell'istruttoria di cui all'art.  10,
nei trenta giorni successivi al ricevimento della  comunicazione  del
comune di cui al comma 4 del medesimo art. 10  ovvero  alla  scadenza
del termine di cui all'art. 20, comma 8, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  l'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione acquisisce l'autorizzazione ai  fini  sismici  prevista
dall'art. 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica  n.
380/2001 e l'eventuale parere della Conferenza regionale ai sensi del
successivo comma 2-bis, verifica  l'ammissibilita'  al  finanziamento
dell'intervento, approva il progetto per l'importo ritenuto congruo e
provvede a richiedere il  Codice  unico  di  progetto  (CUP)  di  cui
all'art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  e  il  codice  CIG
dandone  comunicazione   al   richiedente   mediante   la   procedura
informatica a tal fine predisposta.»; 
    j) all'art. 15, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. L'unitarieta'  dell'intervento  sull'aggregato  edilizio  viene
garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli  edifici
e dall'affidamento dell'esecuzione dei  lavori  ad  un'unica  impresa
appaltatrice selezionata con le modalita' indicate all'art. 12, comma
4-bis, lettera a).»; 
    k) al comma 6 dell'art. 15, il terzo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Il contributo  e'  determinato  in  relazione  al  livello
operativo   ponderale   attribuito   agli   edifici   facenti   parte
dell'aggregato.»; 
    l) al comma 4 dell'art. 22, in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:  «Per  gli  edifici  ubicati  in  zona  agricola,  il   vice
commissario  puo'  altresi'  autorizzarne  la   ricostruzione   anche
nell'ambito del fondo di proprieta' della  stessa  azienda  agricola,
qualora le norme regionali  e  gli  eventuali  vincoli  ambientali  e
paesaggistici lo consentano.»; 
    m) al comma 5 dell'art. 22, in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Le disposizioni del presente comma  non  si  applicano  nei
casi di cui al secondo periodo del precedente comma 4.»; 
    n) dopo il comma 5 dell'art. 22 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo  ai  sensi
del comma 4, il vice commissario puo' autorizzare l'acquisto di altro
edificio esistente agibile,  non  abusivo,  conforme  alla  normativa
urbanistica, edilizia e  sismica,  ubicato  nello  stesso  comune  ed
equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente. 
  5-ter. L'acquisto di edificio equivalente di cui al comma 5-bis  e'
ammissibile a condizione che abbia a  oggetto  un  edificio  che  sia
stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto  8.3
delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale
17 gennaio 2018 e sia munito della certificazione di  idoneita',  dal
punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove e' ubicato. 
  5-quater. Nei casi di cui al comma  5-bis,  il  contributo  massimo
concedibile per l'acquisto dell'edificio e  della  relativa  area  di
pertinenza e' pari al minore importo tra: 
    il prezzo di acquisto dell'edificio e  dell'area  di  pertinenza,
determinato  a  seguito  di  perizia  asseverata  di   professionista
abilitato che ne attesti la  congruita'  sulla  base  del  valore  di
mercato 
e 
    il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell'allegato 1 per
il  livello   operativo   L4   calcolato   sulla   superficie   utile
dell'edificio da delocalizzare. 
  5-quinquies. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi del  comma
5-bis puo' avere a oggetto anche un edificio avente superficie  utile
complessiva inferiore a quella  dell'edificio  preesistente.  In  tal
caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma  5-quater  e'
determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato. 
  5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-bis,  l'area  su  cui  insiste
l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle  macerie
conseguenti alla demolizione a cura del  soggetto  legittimato,  sono
cedute gratuitamente al comune per essere  adibite  ad  uso  pubblico
compatibile  con  le  condizioni  di  instabilita'  della  zona.   Al
contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 5-quater  e
5-quinquies  si  aggiunge  in  ogni  caso  il  rimborso  delle  spese
sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonche' per
l'atto pubblico di  trasferimento  della  proprieta'  e  delle  spese
consequenziali, ivi comprese quelle inerenti l'imposta  di  registro,
catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il  versamento
dell'IVA  se  dovuta  e  non   altrimenti   recuperabile.   L'importo
riconosciuto per le dette voci di  spesa  non  puo'  comunque  essere
superiore al 20% del costo convenzionale.»; 
    o) al comma 1 dell'art. 26 le parole «comma  6»  sono  sostituite
dalle parole «comma 7»; 
    p)  alla  tabella  7  dell'allegato  1,  in  fine,  prima   della
sottotabella 7.1 e' aggiunto il seguente capoverso: 
  «Nel caso di immobili di cui all'art. 1, comma  5,  della  presente
ordinanza, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di
miglioramento sismico  e  l'attivita'  dell'impresa  con  conseguenti
interferenze fra le predette opere e l'attivita' produttiva, tali  da
richiedere, anche al fine di assicurare  le  migliori  condizioni  di
sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature
particolari, nonche' il prolungamento  dei  tempi  previsti  per  gli
interventi, e' riconosciuto un incremento → massimo del 5% dei  costi
convenzionali sulla base di una apposita  relazione  predisposta  dal
progettista»; 
    q) alla tabella 7 dell'allegato 1,  nella  sottotabella  7.1,  il
primo capoverso e' sostituito dal seguente: 
  «Al fine di considerare il maggiore onere degli interventi compiuti
su edifici posti  in  siti  dove  e'  maggiore  l'azione  sismica  di
progetto,   definita   dalle   norme   tecniche   a   partire   dalla
"pericolosita' sismica  di  base"  (ag  )  del  sito  in  cui  ricade
l'edificio e dal parametro (S), che tiene conto  della  categoria  di
sottosuolo  (Ss)  e  delle  condizioni  topografiche  (St),  i  costi
parametrici sono incrementati con il seguente criterio: 
    

 ag * S ≤ 0,25g              → nessun incremento;

 0,25g ≥ ag * S ≥ 0,35g      → incremento del 5% per gli
                               interventi miglioramento sismico e
                               del 2% per i casi di ricostruzione
                               totale;

 0,35g ≥ ag * S ≥ 0,45g      → incremento del 10% per gli
                               interventi miglioramento sismico e
                               del 4% per i casi di ricostruzione
                               totale;

 0,45g ≥ ag * S              → incremento del 15% per gli
                               interventi miglioramento sismico e
                               del 6% per i casi di ricostruzione
                               totale;

    
dove, come detto, ag e' l'accelerazione orizzontale massima sul  sito
di  riferimento  rigido  orizzontale  ed  S  e'  il  coefficiente  di
amplificazione  dell'accelerazione   del   terreno   adottato   nella
progettazione dell'intervento, sia  che  esso  derivi  dall'approccio
semplificato delle Norme tecniche per le costruzioni, sia che  derivi
dall'analisi  della  risposta  sismica  locale  svolta   ad   hoc   o
dall'assunzione diretta degli spettri di risposta  elastici  prodotti
dallo studio  di  MS3,  coerentemente  con  i  criteri  generali  per
l'utilizzo dei risultati degli studi  di  Microzonazione  sismica  di
livello 3, di  cui  all'allegato  1  dell'ordinanza  del  Commissario
straordinario n. 24 del 12 maggio 2017 come modificati  dall'allegato
1 dell'ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018.»; 
    r) alla tabella 7 dell'allegato 1,  nella  sottotabella  7.1,  al
secondo capoverso la parola «preventivamente» e' soppressa.