Art. 10 Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi altresi' per l'acquisto, nello stesso comune, di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti dall'art. 22.»; b) all'art. 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilita' emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C, in relazione ai quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza di danni gravi come definiti dalla tabella 1 allegata alla presente ordinanza, puo' essere chiesta all'Ufficio speciale la verifica dello stato di danno contestualmente alla determinazione del livello operativo con le modalita' di cui all'art. 6-bis della presente ordinanza. In tali casi, l'Ufficio speciale nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico indica anche il livello operativo accertato.»; b) all'art. 2, il comma 8 e' soppresso; c) all'art. 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui all'art. 6, comma 11, del decreto-legge, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilita' dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonche' le finiture sulle parti di proprieta' esclusiva relative alle unita' immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all'esecuzione degli interventi.»; d) il comma 2 dell'art. 6-bis e' sostituito dal seguente: «2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere allegati la scheda AeDES compilata nel rispetto dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e la documentazione necessaria ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilita'» stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 alla presente ordinanza.»; e) dopo il comma 3 dell'art. 6-bis e' inserito il seguente: «3-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6-ter, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, la richiesta di cui al presente articolo non puo' comportare la rivalutazione dell'esito di agibilita' risultante dalla scheda AeDES.»; f) all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del: a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 200.000 euro; b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 200.000 euro e fino a 500.000 euro; c) 1% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 3.000.000 di euro; d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 3.000.000 euro.»; g) al comma 1 dell'art. 9, dopo le parole «per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1» sono aggiunte le parole «e comma 1-bis»; h) all'art. 11, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La perdita del diritto al contributo di cui ai commi 1 e 2 lascia in ogni caso impregiudicato il contributo determinato per le parti comuni dell'edificio.»; i) il comma 2 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di esito positivo dell'accertamento di cui al precedente comma 1 ed all'esito dell'istruttoria di cui all'art. 10, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del comune di cui al comma 4 del medesimo art. 10 ovvero alla scadenza del termine di cui all'art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'Ufficio speciale per la ricostruzione acquisisce l'autorizzazione ai fini sismici prevista dall'art. 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e l'eventuale parere della Conferenza regionale ai sensi del successivo comma 2-bis, verifica l'ammissibilita' al finanziamento dell'intervento, approva il progetto per l'importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.»; j) all'art. 15, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'unitarieta' dell'intervento sull'aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalita' indicate all'art. 12, comma 4-bis, lettera a).»; k) al comma 6 dell'art. 15, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contributo e' determinato in relazione al livello operativo ponderale attribuito agli edifici facenti parte dell'aggregato.»; l) al comma 4 dell'art. 22, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Per gli edifici ubicati in zona agricola, il vice commissario puo' altresi' autorizzarne la ricostruzione anche nell'ambito del fondo di proprieta' della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.»; m) al comma 5 dell'art. 22, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 4.»; n) dopo il comma 5 dell'art. 22 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 4, il vice commissario puo' autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, ubicato nello stesso comune ed equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente. 5-ter. L'acquisto di edificio equivalente di cui al comma 5-bis e' ammissibile a condizione che abbia a oggetto un edificio che sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e sia munito della certificazione di idoneita', dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove e' ubicato. 5-quater. Nei casi di cui al comma 5-bis, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza e' pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata di professionista abilitato che ne attesti la congruita' sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell'allegato 1 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare. 5-quinquies. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 5-bis puo' avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 5-quater e' determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato. 5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-bis, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 5-quater e 5-quinquies si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonche' per l'atto pubblico di trasferimento della proprieta' e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti l'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa non puo' comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale.»; o) al comma 1 dell'art. 26 le parole «comma 6» sono sostituite dalle parole «comma 7»; p) alla tabella 7 dell'allegato 1, in fine, prima della sottotabella 7.1 e' aggiunto il seguente capoverso: «Nel caso di immobili di cui all'art. 1, comma 5, della presente ordinanza, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di miglioramento sismico e l'attivita' dell'impresa con conseguenti interferenze fra le predette opere e l'attivita' produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonche' il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, e' riconosciuto un incremento → massimo del 5% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista»; q) alla tabella 7 dell'allegato 1, nella sottotabella 7.1, il primo capoverso e' sostituito dal seguente: «Al fine di considerare il maggiore onere degli interventi compiuti su edifici posti in siti dove e' maggiore l'azione sismica di progetto, definita dalle norme tecniche a partire dalla "pericolosita' sismica di base" (ag ) del sito in cui ricade l'edificio e dal parametro (S), che tiene conto della categoria di sottosuolo (Ss) e delle condizioni topografiche (St), i costi parametrici sono incrementati con il seguente criterio: ag * S ≤ 0,25g → nessun incremento; 0,25g ≥ ag * S ≥ 0,35g → incremento del 5% per gli interventi miglioramento sismico e del 2% per i casi di ricostruzione totale; 0,35g ≥ ag * S ≥ 0,45g → incremento del 10% per gli interventi miglioramento sismico e del 4% per i casi di ricostruzione totale; 0,45g ≥ ag * S → incremento del 15% per gli interventi miglioramento sismico e del 6% per i casi di ricostruzione totale; dove, come detto, ag e' l'accelerazione orizzontale massima sul sito di riferimento rigido orizzontale ed S e' il coefficiente di amplificazione dell'accelerazione del terreno adottato nella progettazione dell'intervento, sia che esso derivi dall'approccio semplificato delle Norme tecniche per le costruzioni, sia che derivi dall'analisi della risposta sismica locale svolta ad hoc o dall'assunzione diretta degli spettri di risposta elastici prodotti dallo studio di MS3, coerentemente con i criteri generali per l'utilizzo dei risultati degli studi di Microzonazione sismica di livello 3, di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 12 maggio 2017 come modificati dall'allegato 1 dell'ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018.»; r) alla tabella 7 dell'allegato 1, nella sottotabella 7.1, al secondo capoverso la parola «preventivamente» e' soppressa.