Art. 11 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 26 del 29 giugno 2017 
 
  1. Nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 26 del 29 giugno
2017, i commi 3 e 4 dell'art. 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. La quota residua delle risorse relative all'esercizio  2017  e'
erogata entro quindici giorni dalla richiesta  dell'Ufficio  speciale
per  la  ricostruzione  contenente  la  rendicontazione  delle  spese
sostenute nonche' l'attestazione  delle  spese  di  funzionamento  di
competenza del  medesimo  esercizio  finanziario  programmate  e  non
ancora spese. 
  4. Le spese di funzionamento  relative  all'esercizio  2018,  ed  a
valere  sulle  risorse  previste  per  il  medesimo  esercizio,  sono
corrisposte entro il  30  giugno  dello  stesso  anno,  a  titolo  di
anticipazione, nella misura del 50% stanziato. La quota residua delle
risorse spettanti per la medesima annualita' e' erogata entro la fine
dell'esercizio,  previa  richiesta  dell'Ufficio  speciale   per   la
ricostruzione contenente la  rendicontazione  delle  spese  sostenute
nonche' l'attestazione delle spese di funzionamento di competenza del
medesimo esercizio finanziario programmate e non ancora spese.».