Art. 11 Modifiche all'ordinanza n. 26 del 29 giugno 2017 1. Nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 26 del 29 giugno 2017, i commi 3 e 4 dell'art. 2 sono sostituiti dai seguenti: «3. La quota residua delle risorse relative all'esercizio 2017 e' erogata entro quindici giorni dalla richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione contenente la rendicontazione delle spese sostenute nonche' l'attestazione delle spese di funzionamento di competenza del medesimo esercizio finanziario programmate e non ancora spese. 4. Le spese di funzionamento relative all'esercizio 2018, ed a valere sulle risorse previste per il medesimo esercizio, sono corrisposte entro il 30 giugno dello stesso anno, a titolo di anticipazione, nella misura del 50% stanziato. La quota residua delle risorse spettanti per la medesima annualita' e' erogata entro la fine dell'esercizio, previa richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione contenente la rendicontazione delle spese sostenute nonche' l'attestazione delle spese di funzionamento di competenza del medesimo esercizio finanziario programmate e non ancora spese.».