Art. 13 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 48 del 10 gennaio 2018 
 
  1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 48 del 10 gennaio
2018 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore  della  presente
ordinanza, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, acquisito il parere
della  Conferenza  regionale  di  cui  all'art.  16,  comma  4,   del
decreto-legge n. 189 del 2016  ai  sensi  dell'art.  27  del  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  trasmettono  al  Commissario
straordinario del Governo,  per  la  loro  approvazione,  i  progetti
esecutivi relativi agli interventi di cui  alla  presente  ordinanza.
Qualora il progetto sia  elaborato  dalle  regioni,  dalle  province,
dalle unioni di comuni, dalle unioni montane o dai comuni proprietari
degli immobili, lo  stesso  viene,  altresi',  trasmesso  all'Ufficio
speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il  quale
provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione,  a  verificare
la completezza dello stesso, esprimendo anche  un  parere  sulla  sua
congruita' economica. 
  2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica  della
congruita' economica del progetto esecutivo e della  sua  conformita'
alle coperture di spesa  approvate  dal  Comitato  dei  garanti,  nel
termine di trenta  giorni  dalla  ricezione  del  progetto  da  parte
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione,  approva  definitivamente
il progetto stesso e adotta, ai sensi  dell'art.  14,  comma  5,  del
decreto-legge  n.  189  del  2016  il  decreto  di  concessione   del
contributo che, in ogni caso, non puo' superare l'importo determinato
dal Comitato dei garanti per ogni  singolo  intervento.  Entro  sette
giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, si
provvede al trasferimento  in  favore  della  contabilita'  speciale,
intestata dal presidente di regione - vice-commissario, di una  somma
pari al 30% del  contributo  riconosciuto.  Entro  sette  giorni  dal
ricevimento  dalla  comunicazione  del  presidente  della  regione  -
vice-commissario relativa  all'avvenuta  stipulazione  del  contratto
d'appalto, si provvede al  trasferimento  di  un  ulteriore  30%  del
contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo  periodo
del presente comma. L'importo residuo viene corrisposto  entro  sette
giorni  dalla  comunicazione   del   presidente   della   regione   -
vice-commissario   dell'avvenuta   emissione   del   certificato   di
collaudo.»; 
    b) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Progetti di valore fino a euro 1.000.000). - 1. Per  i
progetti  di  interventi  di  importo  fino  a  euro   1.000.000   le
disposizioni di  cui  agli  articoli  2  e  3  sono  integrate  dalle
disposizioni del presente articolo. 
  2. Per tutti gli interventi di valore fino  a  euro  1.000.000,  le
procedure di affidamento dei lavori si svolgono secondo le norme  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  3. Con riguardo ai progetti di importo inferiore  a  euro  150.000,
l'anticipazione di cui al comma 2 dell'art. 2 e' pari al 50% e  trova
copertura nelle risorse gia' trasferite alla contabilita' speciale di
cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016. Tali  risorse
sono trasferite in favore delle contabilita'  speciali  intestate  ai
presidenti delle regioni - vice commissari con apposito provvedimento
del Commissario straordinario. 
  4. Fermo restando  quanto  previsto  all'art.  3,  comma  1,  primo
periodo, e commi 3, 4 e 5, in ordine alla approvazione ed  esecuzione
dei progetti, il residuo 50% delle  risorse  finanziarie  relative  a
ciascun intervento di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo  e'
trasferito sulle contabilita' speciali intestate ai presidenti  delle
regioni - vice commissari entro sette giorni dalla  comunicazione  al
Commissario straordinario  da  parte  degli  stessi  vice  commissari
relativa all'avvenuta emissione del certificato di collaudo.»