Art. 13 Modifiche all'ordinanza n. 48 del 10 gennaio 2018 1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 48 del 10 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, acquisito il parere della Conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trasmettono al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione, i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza. Qualora il progetto sia elaborato dalle regioni, dalle province, dalle unioni di comuni, dalle unioni montane o dai comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene, altresi', trasmesso all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, esprimendo anche un parere sulla sua congruita' economica. 2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruita' economica del progetto esecutivo e della sua conformita' alle coperture di spesa approvate dal Comitato dei garanti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del progetto da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, approva definitivamente il progetto stesso e adotta, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 il decreto di concessione del contributo che, in ogni caso, non puo' superare l'importo determinato dal Comitato dei garanti per ogni singolo intervento. Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, si provvede al trasferimento in favore della contabilita' speciale, intestata dal presidente di regione - vice-commissario, di una somma pari al 30% del contributo riconosciuto. Entro sette giorni dal ricevimento dalla comunicazione del presidente della regione - vice-commissario relativa all'avvenuta stipulazione del contratto d'appalto, si provvede al trasferimento di un ulteriore 30% del contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma. L'importo residuo viene corrisposto entro sette giorni dalla comunicazione del presidente della regione - vice-commissario dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo.»; b) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Progetti di valore fino a euro 1.000.000). - 1. Per i progetti di interventi di importo fino a euro 1.000.000 le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono integrate dalle disposizioni del presente articolo. 2. Per tutti gli interventi di valore fino a euro 1.000.000, le procedure di affidamento dei lavori si svolgono secondo le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. Con riguardo ai progetti di importo inferiore a euro 150.000, l'anticipazione di cui al comma 2 dell'art. 2 e' pari al 50% e trova copertura nelle risorse gia' trasferite alla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016. Tali risorse sono trasferite in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari con apposito provvedimento del Commissario straordinario. 4. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, primo periodo, e commi 3, 4 e 5, in ordine alla approvazione ed esecuzione dei progetti, il residuo 50% delle risorse finanziarie relative a ciascun intervento di cui al comma 3 del presente articolo e' trasferito sulle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari entro sette giorni dalla comunicazione al Commissario straordinario da parte degli stessi vice commissari relativa all'avvenuta emissione del certificato di collaudo.»