Art. 14 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
domande di contributo depositate in data  successiva  all'entrata  in
vigore della presente ordinanza, nonche' alle domande  di  contributo
gia' depositate alla data di cui al comma 1, per le quali a tale data
non e' ancora intervenuto il decreto di concessione del contributo.