Art. 2 Verifica preliminare di ammissibilita' della domanda 1. Nell'ambito dell'attivita' preliminare di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 8 del 2016, all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 13 del 2017 ed all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 2017, gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono a verificare la completezza e regolarita' della domanda e della documentazione allegata, nonche' la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi, con le modalita' di cui al presente articolo. 2. Con riferimento alla completezza e regolarita' della richiesta di concessione di contributo (d'ora innanzi «R.C.R.») gli Uffici speciali provvedono a verificare che questa sia presentata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e rechi l'indicazione corretta e completa dei dati richiesti dalle ordinanze commissariali, e in particolare: a) gli estremi dell'ordinanza sindacale di inagibilita' ovvero della scheda AeDES; b) l'individuazione dei soggetti titolari del diritto di proprieta' sull'unita' strutturale oggetto della R.C.R. nonche', in caso di piu' comproprietari, l'indicazione delle relative quote di proprieta', e, in caso di decesso del soggetto proprietario alla data dell'evento sismico, degli estremi identificativi dell'atto di successione registrato in cui i richiedenti siano individuati quali aventi causa del de cuius; c) in caso di domanda presentata da usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, indicazione degli estremi dell'atto costitutivo del diritto avente data certa antecedente all'evento sismico; d) i nominativi degli eventuali locatari o comodatari, residenti e non, con indicazione degli estremi del contratto di locazione o di comodato registrato in data antecedente all'evento sismico ovvero, in caso di contratto di comodato non registrato, della documentazione ulteriore idonea a dimostrare il possesso dell'immobile alla data dell'evento sismico; e) l'individuazione dell'unita' strutturale o dell'aggregato edilizio oggetto della R.C.R., effettuata tramite riscontro incrociato degli estremi catastali identificativi risultanti dalla scheda AeDES o dall'ordinanza di inagibilita'. 3. Con riferimento alla completezza e regolarita' della documentazione allegata alla R.C.R., gli Uffici speciali provvedono a verificare che quest'ultima sia corredata da tutti i documenti richiesti dalle ordinanze commissariali, e in particolare: a) la procura speciale al professionista incaricato della progettazione, rilasciata e firmata in originale sulla base del modulo generato dalla piattaforma informatica; b) in caso di domanda presentata da usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, ovvero dai familiari nei casi consentiti dalla legge, la procura speciale per la presentazione della R.C.R. e la successiva attuazione degli interventi di ricostruzione rilasciata dal proprietario dell'immobile ai sensi dell'art. 1703 del codice civile; c) eventuale documentazione atta a dimostrare la corretta individuazione dell'unita' strutturale o dell'aggregato oggetto della R.C.R., in caso di incongruita' dei dati catastali; d) documentazione fotografica e rilievo del quadro fessurativo, in allegato alla perizia asseverata redatta dal tecnico incaricato, al fine di dimostrare il nesso di causalita' tra i danni rilevati sull'unita' strutturale o sull'aggregato oggetto della R.C.R. e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; e) nel caso di interventi riguardanti un'unita' strutturale composta da piu' unita' immobiliari in condominio, verbale dell'assemblea straordinaria per i lavori sulle parti comuni e procure e autocertificazioni compilate nelle parti A e B, sulla base dei modelli disponibili sul sito istituzionale del Commissario straordinario e dei vice commissari, per gli interventi previsti sulle parti interne; f) nel caso di comunione o condominio di fatto, eventuali verbali di assemblea e procure e autocertificazioni compilate nelle parti A e B, sulla base dei modelli disponibili sul sito istituzionale del Commissario straordinario e dei vice commissari, per gli interventi previsti sulle parti comuni; g) attestazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sulla utilizzabilita' dell'edificio alla data del 24 agosto 2016; h) attestazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che l'immobile oggetto di R.C.R. non e' totalmente abusivo e che lo stesso non risulta comunque interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale; i) dichiarazione del professionista incaricato della progettazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 34 del decreto-legge; j) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante l'esistenza o meno, per l'immobile oggetto di R.C.R., di polizza assicurativa per i danni causati dagli eventi sismici stipulata in data antecedente agli eventi stessi; k) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che l'immobile oggetto di R.C.R. abbia o meno beneficiato di altri contributi pubblici a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; l) contratto di incarico professionale, stipulato fra il richiedente e i professionisti incaricati sulla base dello «Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016» di cui all'allegato C all'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017. 4. Ai fini delle verifiche di cui ai commi 2 e 3, gli Uffici speciali curano in particolare il controllo della regolarita' della sottoscrizione dei documenti e delle dichiarazioni autocertificative che il richiedente deve produrre sulla base delle disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali. 5. Con riferimento ai requisiti per l'accesso ai contributi, gli Uffici speciali verificano che dalla R.C.R. e dalla documentazione allegata risulti attestato in capo al richiedente il possesso dei requisiti richiesti dalle ordinanze commissariali, e in particolare: a) per gli immobili con destinazione abitativa, i requisiti di legittimazione richiesti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 4 del 2016 e dall'art. 1 dell'ordinanza n. 19 del 2017; b) per gli immobili con destinazione economica, produttiva o commerciale, i requisiti stabiliti dall'allegato 1 all'ordinanza n. 13 del 2017; c) per tutte le unita' strutturali composte da piu' unita' immobiliari, il rispetto delle maggioranze previste dall'art. 6, comma 11, del decreto-legge nell'assemblea condominiale. 6. Qualora, all'esito delle verifiche di cui al presente articolo, risulti l'incompletezza o l'irregolarita' della R.C.R. o della documentazione allegata, gli Uffici speciali procedono a norma dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 8 del 2016 ovvero dell'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 13 del 2017 ovvero dell'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 2017.