Art. 2 
 
        Verifica preliminare di ammissibilita' della domanda 
 
  1. Nell'ambito dell'attivita' preliminare di cui all'art. 6,  comma
3, dell'ordinanza n. 8 del 2016, all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza
n. 13 del 2017 ed all'art. 12, comma  1,  dell'ordinanza  n.  19  del
2017,  gli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione   provvedono   a
verificare  la  completezza  e  regolarita'  della  domanda  e  della
documentazione allegata, nonche' la  sussistenza  dei  requisiti  per
l'accesso  ai  contributi,  con  le  modalita'  di  cui  al  presente
articolo. 
  2. Con riferimento alla completezza e regolarita'  della  richiesta
di concessione di contributo  (d'ora  innanzi  «R.C.R.»)  gli  Uffici
speciali provvedono a verificare che questa sia presentata  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e rechi  l'indicazione  corretta  e  completa  dei  dati
richiesti dalle ordinanze commissariali, e in particolare: 
    a) gli estremi dell'ordinanza sindacale  di  inagibilita'  ovvero
della scheda AeDES; 
    b)  l'individuazione  dei  soggetti  titolari  del   diritto   di
proprieta' sull'unita' strutturale oggetto della R.C.R.  nonche',  in
caso di piu' comproprietari, l'indicazione delle  relative  quote  di
proprieta', e, in caso di decesso del soggetto proprietario alla data
dell'evento  sismico,  degli  estremi  identificativi  dell'atto   di
successione registrato in cui i richiedenti siano  individuati  quali
aventi causa del de cuius; 
    c) in caso di domanda presentata da usufruttuario o  titolare  di
altro diritto reale di godimento, indicazione degli estremi dell'atto
costitutivo del diritto  avente  data  certa  antecedente  all'evento
sismico; 
    d) i nominativi degli eventuali locatari o comodatari,  residenti
e non, con indicazione degli estremi del contratto di locazione o  di
comodato registrato in data antecedente all'evento sismico ovvero, in
caso di contratto di comodato non  registrato,  della  documentazione
ulteriore idonea a dimostrare il  possesso  dell'immobile  alla  data
dell'evento sismico; 
    e)  l'individuazione  dell'unita'  strutturale  o  dell'aggregato
edilizio  oggetto  della   R.C.R.,   effettuata   tramite   riscontro
incrociato degli estremi catastali  identificativi  risultanti  dalla
scheda AeDES o dall'ordinanza di inagibilita'. 
  3.  Con  riferimento   alla   completezza   e   regolarita'   della
documentazione allegata alla R.C.R., gli Uffici speciali provvedono a
verificare che  quest'ultima  sia  corredata  da  tutti  i  documenti
richiesti dalle ordinanze commissariali, e in particolare: 
    a)  la  procura  speciale  al  professionista  incaricato   della
progettazione, rilasciata e  firmata  in  originale  sulla  base  del
modulo generato dalla piattaforma informatica; 
    b) in caso di domanda presentata da usufruttuario o  titolare  di
altro diritto reale di  godimento,  ovvero  dai  familiari  nei  casi
consentiti dalla legge, la  procura  speciale  per  la  presentazione
della  R.C.R.  e  la  successiva  attuazione  degli   interventi   di
ricostruzione rilasciata  dal  proprietario  dell'immobile  ai  sensi
dell'art. 1703 del codice civile; 
    c)  eventuale  documentazione  atta  a  dimostrare  la   corretta
individuazione dell'unita' strutturale o dell'aggregato oggetto della
R.C.R., in caso di incongruita' dei dati catastali; 
    d) documentazione fotografica e rilievo del  quadro  fessurativo,
in allegato alla perizia asseverata redatta dal  tecnico  incaricato,
al fine di dimostrare il nesso di causalita'  tra  i  danni  rilevati
sull'unita' strutturale o sull'aggregato oggetto della R.C.R.  e  gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
    e) nel  caso  di  interventi  riguardanti  un'unita'  strutturale
composta  da  piu'  unita'   immobiliari   in   condominio,   verbale
dell'assemblea straordinaria  per  i  lavori  sulle  parti  comuni  e
procure e autocertificazioni compilate nelle parti A e B, sulla  base
dei  modelli  disponibili  sul  sito  istituzionale  del  Commissario
straordinario e dei vice  commissari,  per  gli  interventi  previsti
sulle parti interne; 
    f) nel caso di comunione o condominio di fatto, eventuali verbali
di assemblea e procure e autocertificazioni compilate nelle parti A e
B, sulla base dei modelli  disponibili  sul  sito  istituzionale  del
Commissario straordinario e dei vice commissari, per  gli  interventi
previsti sulle parti comuni; 
    g) attestazione del richiedente, resa ai sensi dell'art.  47  del
decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   445/2000,   sulla
utilizzabilita' dell'edificio alla data del 24 agosto 2016; 
    h) attestazione del richiedente, resa ai sensi dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  che  l'immobile
oggetto di R.C.R. non e' totalmente  abusivo  e  che  lo  stesso  non
risulta comunque interessato  da  ordini  di  demolizione,  anche  se
sospesi con provvedimento giudiziale; 
    i)   dichiarazione   del    professionista    incaricato    della
progettazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di
cui all'art. 34 del decreto-legge; 
    j) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  attestante
l'esistenza o meno, per l'immobile  oggetto  di  R.C.R.,  di  polizza
assicurativa per i danni causati dagli eventi  sismici  stipulata  in
data antecedente agli eventi stessi; 
    k) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  attestante  che
l'immobile oggetto di  R.C.R.  abbia  o  meno  beneficiato  di  altri
contributi pubblici a seguito degli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016; 
    l)  contratto  di  incarico  professionale,  stipulato   fra   il
richiedente e i professionisti incaricati sulla  base  dello  «Schema
contratto  tipo   per   lo   svolgimento   di   prestazioni   d'opera
intellettuale in favore di committenti privati per  la  ricostruzione
post-sisma 2016» di cui all'allegato C all'ordinanza del  Commissario
straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017. 
  4. Ai fini delle verifiche di cui  ai  commi  2  e  3,  gli  Uffici
speciali curano in particolare il controllo della  regolarita'  della
sottoscrizione dei documenti e delle dichiarazioni  autocertificative
che il  richiedente  deve  produrre  sulla  base  delle  disposizioni
contenute nelle ordinanze commissariali. 
  5. Con riferimento ai requisiti per l'accesso  ai  contributi,  gli
Uffici speciali verificano che dalla R.C.R.  e  dalla  documentazione
allegata risulti attestato in capo al  richiedente  il  possesso  dei
requisiti richiesti dalle ordinanze commissariali, e in particolare: 
    a) per gli immobili con destinazione abitativa,  i  requisiti  di
legittimazione richiesti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 4 del  2016  e
dall'art. 1 dell'ordinanza n. 19 del 2017; 
    b) per gli immobili  con  destinazione  economica,  produttiva  o
commerciale, i requisiti stabiliti dall'allegato 1  all'ordinanza  n.
13 del 2017; 
    c) per tutte  le  unita'  strutturali  composte  da  piu'  unita'
immobiliari, il rispetto  delle  maggioranze  previste  dall'art.  6,
comma 11, del decreto-legge nell'assemblea condominiale. 
  6. Qualora, all'esito delle verifiche di cui al presente  articolo,
risulti  l'incompletezza  o  l'irregolarita'  della  R.C.R.  o  della
documentazione  allegata,  gli  Uffici  speciali  procedono  a  norma
dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 8 del 2016  ovvero  dell'art.
13, comma 1, dell'ordinanza n. 13 del 2017 ovvero dell'art. 12, comma
1, dell'ordinanza n. 19 del 2017.