Art. 3 
 
                  Attivita' istruttoria del comune 
 
  1. Nell'ambito dell'attivita' istruttoria di cui all'art. 6,  comma
3-bis,  dell'ordinanza  n.  8  del  2016,  all'art.  10,   comma   4,
dell'ordinanza n. 19 del 2017 ed all'art. 9, comma 3,  dell'ordinanza
n. 13 del 2017, i comuni provvedono agli accertamenti  di  competenza
in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo
abilitativo edilizio a norma  degli  articoli  6-bis,  20  e  22  del
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e
delle altre vigenti norme in materia urbanistica ed  edilizia,  fatto
salvo quanto previsto dalle predette ordinanze in ordine ai tempi per
l'istruttoria sulla compatibilita' edilizia. 
  2. Oltre a quanto previsto  dal  comma  1,  il  comune  provvede  a
verificare anche, dandone comunicazione all'Ufficio speciale: 
    a) la necessita' di parere in materia ambientale o  paesaggistica
e di acquisizione del parere  della  Conferenza  regionale  ai  sensi
dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge; 
    b) l'eventuale esistenza di elementi che inducano  a  considerare
l'immobile oggetto di R.C.R. non finanziabile a  norma  dell'art.  10
del decreto-legge; 
    c) l'eventuale  esistenza  di  abusi  totali  o  parziali,  salva
restando la possibilita' di sanatoria nei termini e con le  modalita'
di cui all'art. 10, commi 7 e 8, dell'ordinanza n. 19 del 2017; 
    d) la pendenza di domande di sanatoria ancora non definite. 
  3. Nei casi di cui  al  terzo  periodo  del  comma  1  dell'art.  9
dell'ordinanza n. 13 del 2017, nell'ambito dell'attivita' istruttoria
di cui al presente articolo il comune provvede anche a verificare  la
completezza e  la  regolarita'  della  documentazione  utile  per  il
rilascio del titolo unico ai sensi degli articoli 5 e 7  del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nonche'  il
rispetto  della  disciplina  vigente  e  l'eventuale  sussistenza  di
vincoli per l'esercizio dell'attivita' produttiva.