Art. 4 Attivita' istruttoria dell'Ufficio speciale per la determinazione del contributo 1. Nell'ambito dell'istruttoria di propria competenza intesa a determinare la spettanza e l'entita' del contributo concedibile, all'esito dell'attivita' istruttoria svolta dai comuni a norma del precedente art. 3, gli Uffici speciali procedono con le modalita' di cui al presente articolo ed all'allegato 1 della presente ordinanza. 2. Con riferimento all'istruttoria di tipo tecnico, in relazione agli elementi di cui ai punti da 5 a 21 dell'allegato 1, ai fini delle determinazioni di cui all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 8 del 2016, all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza n. 13 del 2017 ed all'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 19 del 2017 gli Uffici speciali in particolare, tenuto conto della natura, dell'entita' e delle specificita' di ciascun intervento esaminato: a) verificano che l'immobile sia interessato da ordinanza di inagibilita' emessa a seguito della verifica di agibilita' effettuata con schede AeDES, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilita' sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016, e la corrispondenza con la domanda di contributo delle risultanze di detta documentazione; b) valutano l'effettiva sussistenza delle soglie di danno di cui agli allegati all'ordinanza n. 4 del 2016 e delle vulnerabilita' di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 8 del 2016, ovvero delle soglie di danno e delle vulnerabilita' di cui alle tabelle 1 e 3 allegate alle ordinanze n. 13 e n. 19 del 2017, nei casi in cui non si sia proceduto all'accertamento preliminare di cui all'art. 6-bis dell'ordinanza n. 13 del 2017 o all'art. 6-bis dell'ordinanza n. 19 del 2017; c) procedono al controllo di almeno un campione delle voci dell'elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico; d) verificano la completezza del quadro tecnico economico, intesa come presenza di tutti gli importi relativi alle diverse categorie di lavorazione e spese tecniche relative alle varie figure professionali coinvolte; e) verificano il costo ammissibile a contributo quale minor somma tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale riscontrando la corrispondenza, per almeno il 30% delle superfici utilizzate e per almeno un terzo delle unita' immobiliari interessate; f) procedono a ripartizione tra le opere strutturali e di finitura riportate nel computo metrico in attuazione delle percentuali stabilite dalla normativa vigente in materia. 3. Ai fini della lettera c) del precedente comma 2, il controllo e' riferito alle voci piu' significative in termini di valore economico e/o a quelle piu' significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione con priorita' per i nuovi prezzi, verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in progetto, nonche' la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa. La predetta verifica deve comunque riguardare almeno una voce per ognuna delle seguenti macrocategorie, comunque fino alla concorrenza della percentuale di cui alla lettera c) del comma 2: indagini e prove, opere sulle strutture, finiture parti comuni e finiture interne. 4. Con riferimento all'istruttoria di tipo amministrativo, in relazione agli elementi di cui ai punti da 1 a 4 dell'allegato 1, ai fini delle determinazioni di cui all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 8 del 2016, all'art. 13, comma 4-ter, dell'ordinanza n. 13 del 2017 ed all'art. 12, comma 4-ter, dell'ordinanza n. 19 del 2017, gli Uffici speciali in particolare verificano: a) l'avvenuto svolgimento della procedura di selezione dell'impresa esecutrice di cui all'art. 6, comma 13, del decreto-legge; b) il possesso in capo all'impresa esecutrice dei lavori del requisito dell'iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge, l'assenza di violazioni agli obblighi di versamenti contributivi e previdenziali risultanti dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) nonche', per i lavori di importo superiore a euro 150.000,00 della qualificazione ai sensi dell'art. 88 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50; c) che il contratto d'appalto sia redatto sulla base dello «Schema contratto tipo» di cui all'allegato 2 dell'ordinanza n. 19 del 2017, e in particolare che vi siano inserite le clausole obbligatorie previste dalla vigente normativa.