Art. 4 
 
             Attivita' istruttoria dell'Ufficio speciale 
                per la determinazione del contributo 
 
  1. Nell'ambito dell'istruttoria  di  propria  competenza  intesa  a
determinare la spettanza  e  l'entita'  del  contributo  concedibile,
all'esito dell'attivita' istruttoria svolta dai comuni  a  norma  del
precedente art. 3, gli Uffici speciali procedono con le modalita'  di
cui al presente articolo ed all'allegato 1 della presente ordinanza. 
  2. Con riferimento all'istruttoria di tipo  tecnico,  in  relazione
agli elementi di cui ai punti da 5 a  21  dell'allegato  1,  ai  fini
delle determinazioni di cui all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n.  8
del 2016, all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza  n.  13  del  2017  ed
all'art. 12, comma 2,  dell'ordinanza  n.  19  del  2017  gli  Uffici
speciali in particolare, tenuto conto della  natura,  dell'entita'  e
delle specificita' di ciascun intervento esaminato: 
    a) verificano che l'immobile  sia  interessato  da  ordinanza  di
inagibilita' emessa a seguito della verifica di agibilita' effettuata
con  schede  AeDES,  ovvero  a  seguito  di  dichiarazione   di   non
utilizzabilita' sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del
Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016,  a  cui  ha
fatto  seguito  la  compilazione  della   scheda   AeDES   ai   sensi
dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10  del  19  dicembre
2016,  e  la  corrispondenza  con  la  domanda  di  contributo  delle
risultanze di detta documentazione; 
    b) valutano l'effettiva sussistenza delle soglie di danno di  cui
agli allegati all'ordinanza n. 4 del 2016 e delle  vulnerabilita'  di
cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 8 del 2016, ovvero delle  soglie  di
danno e delle vulnerabilita' di cui alle tabelle 1 e 3 allegate  alle
ordinanze n. 13 e n. 19  del  2017,  nei  casi  in  cui  non  si  sia
proceduto  all'accertamento  preliminare  di   cui   all'art.   6-bis
dell'ordinanza n. 13 del 2017 o all'art. 6-bis dell'ordinanza  n.  19
del 2017; 
    c) procedono al  controllo  di  almeno  un  campione  delle  voci
dell'elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo del 10% delle
lavorazioni contenute nel computo metrico; 
    d) verificano la completezza del quadro tecnico economico, intesa
come presenza di tutti gli importi relativi alle diverse categorie di
lavorazione e spese tecniche relative alle varie figure professionali
coinvolte; 
    e) verificano il costo ammissibile a contributo quale minor somma
tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale riscontrando la
corrispondenza, per almeno il 30% delle superfici  utilizzate  e  per
almeno un terzo delle unita' immobiliari interessate; 
    f) procedono  a  ripartizione  tra  le  opere  strutturali  e  di
finitura  riportate  nel  computo   metrico   in   attuazione   delle
percentuali stabilite dalla normativa vigente in materia. 
  3. Ai fini della lettera c) del precedente comma 2, il controllo e'
riferito alle voci piu' significative in termini di valore  economico
e/o a quelle piu' significative per la rilevanza  tecnica/tecnologica
della lavorazione con priorita' per i nuovi  prezzi,  verificando  la
congruenza  delle  computazioni  con  le  lavorazioni   previste   in
progetto, nonche' la loro  corretta  attribuzione  nelle  macro  voci
previste  dalla  normativa.  La  predetta  verifica   deve   comunque
riguardare almeno una voce per ognuna delle seguenti  macrocategorie,
comunque fino alla concorrenza della percentuale di cui alla  lettera
c) del comma 2: indagini e prove,  opere  sulle  strutture,  finiture
parti comuni e finiture interne. 
  4. Con  riferimento  all'istruttoria  di  tipo  amministrativo,  in
relazione agli elementi di cui ai punti da 1 a 4 dell'allegato 1,  ai
fini delle determinazioni di cui all'art. 6, comma 4,  dell'ordinanza
n. 8 del 2016, all'art. 13, comma 4-ter,  dell'ordinanza  n.  13  del
2017 ed all'art. 12, comma 4-ter, dell'ordinanza n. 19 del 2017,  gli
Uffici speciali in particolare verificano: 
    a)  l'avvenuto   svolgimento   della   procedura   di   selezione
dell'impresa  esecutrice  di  cui   all'art.   6,   comma   13,   del
decreto-legge; 
    b) il possesso in capo  all'impresa  esecutrice  dei  lavori  del
requisito dell'iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30,
comma 6, del decreto-legge, l'assenza di violazioni agli obblighi  di
versamenti contributivi  e  previdenziali  risultanti  dal  documento
unico di regolarita' contributiva (DURC) nonche',  per  i  lavori  di
importo superiore a euro 150.000,00  della  qualificazione  ai  sensi
dell'art. 88 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50; 
    c) che il  contratto  d'appalto  sia  redatto  sulla  base  dello
«Schema contratto tipo» di cui all'allegato 2  dell'ordinanza  n.  19
del 2017,  e  in  particolare  che  vi  siano  inserite  le  clausole
obbligatorie previste dalla vigente normativa.