Art. 6 Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1 e' aggiunto infine il seguente comma: «4-bis. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza da eseguire sugli immobili a destinazione produttiva, qualora gli stessi abbiano a oggetto esclusivamente la porzione di edificio adibita a tale attivita', resta ferma, ai fini dell'accesso ai contributi, la necessita' del possesso dei requisiti di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.»; b) il comma 6 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: «6. Per gli edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia attestato un esito indicato come E, i soggetti legittimati, i quali ritengano di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e riconducibile all'art. 1 della presente ordinanza, possono chiederne l'accertamento presentando all'Ufficio speciale per la ricostruzione la comunicazione di avvio dei lavori ai sensi della presente ordinanza. Alla comunicazione, da presentare tramite la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo pec, e' allegata la documentazione necessaria ai fini della determinazione del livello operativo ai sensi dell'allegato 1 alla presente ordinanza»; c) all'art. 2, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 6, l'Ufficio speciale per la ricostruzione procede alla valutazione del livello operativo per l'edificio interessato e ne da' comunicazione al richiedente con le medesime modalita' di cui al comma 6. Qualora la richiesta sia accolta, l'Ufficio speciale contestualmente autorizza la progettazione dell'intervento di riparazione con rafforzamento locale dell'edificio, dando corso all'istruttoria secondo le modalita' e procedure di cui alla presente ordinanza. In caso contrario, informa il richiedente dell'esito negativo della verifica e della necessita' di una variante al progetto depositato che preveda il miglioramento sismico dell'edificio, come disposto dall'ordinanza n. 13 del 2017 ovvero n. 19 del 2017, dichiarando contestualmente l'improcedibilita' del progetto di intervento di riparazione con rafforzamento locale. 6-ter. Per gli edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia riportato un esito indicato come B, i soggetti legittimati, i quali ritengano di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e piu' grave, si avvalgono della procedura di cui all'art. 6-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 ovvero all'art. 6-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, depositando la scheda ASeDES e la documentazione necessaria a documentare il livello effettivo del danneggiamento.»; d) all'art. 5 e' aggiunto in fine il seguente comma: «3-bis. Per gli interventi sugli immobili adibiti ad attivita' produttive nelle ipotesi di cui al comma 4-bis dell'art. 1, si applicano in ogni caso le cause di decadenza dal contributo di cui all'art. 23 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 2017.».