Art. 6 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 
 
  1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre
2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1 e' aggiunto infine il seguente comma: 
  «4-bis. Per gli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza  da
eseguire sugli immobili a destinazione produttiva, qualora gli stessi
abbiano a oggetto esclusivamente la porzione di  edificio  adibita  a
tale attivita', resta ferma, ai fini dell'accesso ai  contributi,  la
necessita'  del  possesso  dei  requisiti  di  cui   all'allegato   1
dell'ordinanza del Commissario straordinario  n.  13  del  9  gennaio
2017.»; 
    b) il comma 6 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Per gli edifici per i quali la scheda  AeDES  originaria  abbia
attestato un esito indicato come E, i soggetti legittimati,  i  quali
ritengano di poter documentare un livello di danneggiamento  difforme
e  riconducibile  all'art.  1  della  presente   ordinanza,   possono
chiederne l'accertamento  presentando  all'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione la comunicazione di avvio dei  lavori  ai  sensi  della
presente ordinanza. Alla  comunicazione,  da  presentare  tramite  la
procedura  informatica  predisposta  dal  Commissario   straordinario
ovvero a mezzo pec, e' allegata la documentazione necessaria ai  fini
della determinazione del livello operativo ai sensi  dell'allegato  1
alla presente ordinanza»; 
    c) all'art. 2, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis.  Nel  termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento   della
richiesta di cui al comma 6, l'Ufficio speciale per la  ricostruzione
procede  alla  valutazione  del  livello  operativo  per   l'edificio
interessato e ne da' comunicazione al  richiedente  con  le  medesime
modalita' di cui al  comma  6.  Qualora  la  richiesta  sia  accolta,
l'Ufficio  speciale  contestualmente   autorizza   la   progettazione
dell'intervento   di    riparazione    con    rafforzamento    locale
dell'edificio, dando corso all'istruttoria  secondo  le  modalita'  e
procedure di cui alla presente ordinanza. In caso contrario,  informa
il richiedente dell'esito negativo della verifica e della  necessita'
di una variante al progetto depositato che preveda  il  miglioramento
sismico dell'edificio, come disposto dall'ordinanza n.  13  del  2017
ovvero n. 19 del 2017, dichiarando contestualmente l'improcedibilita'
del progetto di intervento di riparazione con rafforzamento locale. 
  6-ter. Per gli edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia
riportato un esito indicato come B, i soggetti legittimati,  i  quali
ritengano di poter documentare un livello di danneggiamento  difforme
e piu' grave, si avvalgono della  procedura  di  cui  all'art.  6-bis
dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017
ovvero all'art. 6-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario n.
19  del  7  aprile  2017,  depositando  la   scheda   ASeDES   e   la
documentazione necessaria a  documentare  il  livello  effettivo  del
danneggiamento.»; 
    d) all'art. 5 e' aggiunto in fine il seguente comma: 
  «3-bis. Per gli interventi  sugli  immobili  adibiti  ad  attivita'
produttive nelle ipotesi di  cui  al  comma  4-bis  dell'art.  1,  si
applicano in ogni caso le cause di decadenza dal  contributo  di  cui
all'art. 23 dell'ordinanza del Commissario straordinario  n.  13  del
2017.».