Art. 7 Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'art. 2 e' aggiunto il seguente: «Art. 2-bis (Spese tecniche). - 1. Per le finalita' della presente ordinanza, il compenso spettante ai professionisti incaricati della rilevazione degli esiti e della predisposizione delle schede AeDES e' determinato con le modalita' di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 29 del 9 giugno 2017, e le spese tecniche sono ammesse a contributo nei limiti e con le modalita' di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017.»; b) al comma 3-bis dell'art. 6, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al periodo precedente ovvero di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l'Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all'istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l'Ufficio speciale trasmette al vice commissario la proposta di improcedibilita' della domanda di contributo.».