Art. 7 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 
 
  1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre
2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'art. 2 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 2-bis (Spese tecniche). - 1. Per le finalita' della  presente
ordinanza, il compenso spettante ai professionisti  incaricati  della
rilevazione degli esiti e della predisposizione delle schede AeDES e'
determinato con le modalita' di cui  all'art.  6  dell'ordinanza  del
Commissario straordinario n.  29  del  9  giugno  2017,  e  le  spese
tecniche sono ammesse a contributo nei limiti e con le  modalita'  di
cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del  9  gennaio
2017.»; 
    b) al comma 3-bis dell'art. 6, in fine sono aggiunti  i  seguenti
periodi: «In caso di  esito  negativo  dell'accertamento  di  cui  al
periodo precedente ovvero di  incompletezza  della  domanda  o  della
documentazione ad essa allegata,  l'Ufficio  speciale  provvede  alla
notificazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della  legge
7  agosto  1990,  n.  241,  assegnando  all'istante  un  termine  non
superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o  la
produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o
di  mancato  accoglimento  delle  osservazioni   l'Ufficio   speciale
trasmette al vice commissario la proposta di  improcedibilita'  della
domanda di contributo.».