Art. 8 Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 19 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Vicende soggettive anteriori alla richiesta di contributo). - 1. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda dell'impresa titolare dell'edificio distrutto o danneggiato, cosi' come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica titolare del medesimo edificio verificatasi dopo gli eventi sismici e anteriormente alla presentazione della domanda di contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria che sia coniuge o parente o affine fino al quarto grado o persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con l'originario titolare dell'attivita' economica o produttiva e' legittimato a presentare le domande di contributo previste dalla presente ordinanza a condizione che l'impresa originaria possedesse, al momento dell'evento sismico, i requisiti di ammissibilita' stabiliti nell'allegato 1 e che gli stessi requisiti, ad eccezione di quello relativo all'essere l'impresa attiva alla data degli eventi sismici, siano posseduti dall'impresa cessionaria o subentrante alla data di presentazione delle domande. 2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche nel caso di conferimento di attivita' da impresa individuale a societa' semplice e da societa' semplice a impresa individuale, a condizione che all'interno del soggetto subentrante permanga rispettivamente la persona fisica titolare dell'originaria impresa individuale o almeno uno dei soci dell'originaria societa' semplice.»; b) il comma 2 dell'art. 6-bis e' sostituito dal seguente: «2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere allegati la scheda AeDES compilata nel rispetto dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e la documentazione necessaria ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilita'» stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 alla presente ordinanza.»; c) dopo il comma 3 dell'art. 6-bis e' inserito il seguente: «3-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6-ter, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, la richiesta di cui al presente articolo non puo' comportare la rivalutazione dell'esito di agibilita' risultante dalla scheda AeDES.»; d) al comma 3 dell'art. 8, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non e' totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;»; e) il comma 2 dell'art. 13 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di esito positivo dell'accertamento di cui al precedente comma 1 ed all'esito dell'istruttoria di cui all'art. 9, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del comune di cui al comma 3 del medesimo art. 9 ovvero alla scadenza del termine di cui all'art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'Ufficio speciale per la ricostruzione acquisisce l'autorizzazione ai fini sismici prevista dall'art. 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e l'eventuale parere della Conferenza regionale, verifica l'ammissibilita' al finanziamento dell'intervento, approva il progetto per l'importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.»; f) al comma 1 dell'art. 17 sono soppresse le parole «con i tempi e le modalita' stabilite dall'art. 16 per gli interventi eseguiti su edifici» e, alla successiva lettera a), le parole «come previsto al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 16»; g) il comma 3 dell'art. 17 e' sostituito dal seguente: «3. La richiesta di concessione del contributo e' presentata dal beneficiario con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, della presente ordinanza. In ogni caso, l'erogazione del contributo e' subordinata alla produzione: a) di copia delle fatture relative alle spese sostenute e delle relative quietanze; b) di copia del certificato di collaudo dei beni strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.»; h) dopo il comma 3 dell'art. 17 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. La documentazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 e' depositata dal beneficiario con le seguenti modalita': a) nei casi di cui alla lettera a) del comma 1 e' allegata alla domanda di contributo ovvero, in alternativa, allegata anche disgiuntamente ai diversi stati di avanzamento, in occasione della loro presentazione; b) nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 e' obbligatoriamente allegata alla domanda di contributo. 3-ter. Nel caso di allegazione disgiunta della documentazione ai diversi stati di avanzamento, a norma della lettera a) del precedente comma 3-bis, l'Ufficio speciale procede alla liquidazione del contributo anche per stralci, fino a concorrenza dell'importo determinato a norma dell'art. 5 della presente ordinanza.»; i) nella tabella 1 dell'allegato 2 il punto 1.1 e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico