Art. 8 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 
 
  1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 19 gennaio
2017 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: 
  «Art.  1-bis  (Vicende  soggettive  anteriori  alla  richiesta   di
contributo). - 1. In caso di  cessione  dell'azienda  o  di  un  ramo
d'azienda   dell'impresa   titolare   dell'edificio    distrutto    o
danneggiato, cosi' come di trasformazione, fusione o scissione  della
persona giuridica titolare del medesimo  edificio  verificatasi  dopo
gli eventi sismici e anteriormente alla presentazione  della  domanda
di contributo, il  soggetto  cessionario  o  risultante  dalle  dette
operazioni di trasformazione societaria che sia coniuge o  parente  o
affine  fino  al  quarto  grado  o   persona   legata   da   rapporto
giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge  20  maggio
2016, n. 76, con l'originario  titolare  dell'attivita'  economica  o
produttiva e' legittimato  a  presentare  le  domande  di  contributo
previste  dalla  presente  ordinanza  a  condizione   che   l'impresa
originaria possedesse, al momento dell'evento sismico, i requisiti di
ammissibilita' stabiliti nell'allegato 1 e che gli stessi  requisiti,
ad eccezione di quello relativo all'essere l'impresa attiva alla data
degli eventi sismici,  siano  posseduti  dall'impresa  cessionaria  o
subentrante alla data di presentazione delle domande. 
  2. Le previsioni del  comma  1  si  applicano  anche  nel  caso  di
conferimento di attivita' da impresa individuale a societa'  semplice
e da societa'  semplice  a  impresa  individuale,  a  condizione  che
all'interno del  soggetto  subentrante  permanga  rispettivamente  la
persona fisica titolare dell'originaria impresa individuale o  almeno
uno dei soci dell'originaria societa' semplice.»; 
    b) il comma 2 dell'art. 6-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2. Alla richiesta di cui  al  comma  1,  resa  nelle  forme  della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista dall'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
devono  essere  allegati  la  scheda  AeDES  compilata  nel  rispetto
dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10  del  19  dicembre
2016 e la documentazione necessaria ai fini della determinazione  del
livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati
di danno» e dei «gradi di vulnerabilita'» stabiliti nelle tabelle 2 e
4 dell'allegato 1 alla presente ordinanza.»; 
    c) dopo il comma 3 dell'art. 6-bis e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Salvo  quanto   previsto   dall'art.   2,   comma   6-ter,
dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  4  del  17  novembre
2016, la richiesta di cui al presente articolo non puo' comportare la
rivalutazione  dell'esito  di  agibilita'  risultante  dalla   scheda
AeDES.»; 
    d) al comma 3 dell'art. 8, dopo la lettera  b),  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «b-bis) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente
attesti che l'immobile interessato dall'intervento non e'  totalmente
abusivo e  che  lo  stesso  non  risulta  interessato  da  ordini  di
demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;»; 
    e) il comma 2 dell'art. 13 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  In  caso  di  esito  positivo  dell'accertamento  di  cui   al
precedente comma 1 ed all'esito dell'istruttoria di cui  all'art.  9,
nei trenta giorni successivi al ricevimento della  comunicazione  del
comune di cui al comma 3 del medesimo art. 9 ovvero alla scadenza del
termine di cui all'art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  l'Ufficio  speciale  per   la
ricostruzione acquisisce l'autorizzazione ai  fini  sismici  prevista
dall'art. 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica  n.
380/2001 e l'eventuale parere della  Conferenza  regionale,  verifica
l'ammissibilita'  al  finanziamento   dell'intervento,   approva   il
progetto per l'importo ritenuto congruo e provvede  a  richiedere  il
Codice unico di progetto (CUP) di cui  all'art.  11  della  legge  16
gennaio 2003,  n.  3,  e  il  codice  CIG  dandone  comunicazione  al
richiedente  mediante   la   procedura   informatica   a   tal   fine
predisposta.»; 
    f) al comma 1 dell'art. 17 sono soppresse le parole «con i  tempi
e le modalita' stabilite dall'art. 16 per gli interventi eseguiti  su
edifici» e, alla successiva lettera a), le parole «come  previsto  al
comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 16»; 
    g) il comma 3 dell'art. 17 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La richiesta di concessione del contributo  e'  presentata  dal
beneficiario con le modalita' di  cui  all'art.  7,  comma  1,  della
presente ordinanza. In ogni  caso,  l'erogazione  del  contributo  e'
subordinata alla produzione: 
    a) di copia delle fatture relative alle spese sostenute  e  delle
relative quietanze; 
    b) di copia del certificato  di  collaudo  dei  beni  strumentali
acquistati o, in alternativa, asseverazione  del  tecnico  incaricato
del regolare ripristino dei beni.»; 
    h) dopo il comma 3 dell'art. 17 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis.  La  documentazione  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del
precedente comma 3 e' depositata dal  beneficiario  con  le  seguenti
modalita': 
    a) nei casi di cui alla lettera a) del comma 1 e'  allegata  alla
domanda  di  contributo  ovvero,  in  alternativa,   allegata   anche
disgiuntamente ai diversi stati di avanzamento,  in  occasione  della
loro presentazione; 
    b)  nei  casi  di  cui  alla  lettera   b)   del   comma   1   e'
obbligatoriamente allegata alla domanda di contributo. 
  3-ter. Nel caso di allegazione disgiunta  della  documentazione  ai
diversi stati di avanzamento, a norma della lettera a) del precedente
comma  3-bis,  l'Ufficio  speciale  procede  alla  liquidazione   del
contributo  anche  per  stralci,  fino  a  concorrenza   dell'importo
determinato a norma dell'art. 5 della presente ordinanza.»; 
    i) nella tabella 1 dell'allegato 2 il punto 1.1 e' sostituito dal
seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico