Art. 9 
 
           Modifiche all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 
 
  1. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  16
del 3 marzo 2017, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Qualora sia necessario acquisire un solo parere o una  sola
autorizzazione, non si fa luogo a convocazione della conferenza e  il
parere  o  l'autorizzazione   sono   acquisiti   secondo   le   norme
ordinarie.».