Art. 9 Modifiche all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 1. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora sia necessario acquisire un solo parere o una sola autorizzazione, non si fa luogo a convocazione della conferenza e il parere o l'autorizzazione sono acquisiti secondo le norme ordinarie.».