Art. 5. Metodo di ottenimento Cultivar di olivo Le varieta' presenti che concorrono all'Indicazione geografica protetta «Olio di Roma», senza altra menzione geografica aggiuntiva, da sole o congiuntamente, sono: Varieta' autoctone Varieta' di uso consuetudinario 1. Itrana 1. Frantoio 2. Carboncella 2. Leccino 3. Moraiolo 4. Caninese 5. Salviana 6. Rosciola 7. Marina 8. Sirole per un minimo del 70%. Sono ammesse altre varieta', di cui al registro nazionale delle varieta' di piante da frutto ammesse alla commercializzazione, istituito dal decreto legislativo 25 giugno 2010 n. 124, fino ad un massimo del 30%. Caratteristiche di coltivazione Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'Indicazione geografica protetta «Olio di Roma», devono essere quelle tradizionali e ordinarie della zona e, in ogni modo, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti d'impianto, le distanze e le forme d'allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli razionali dal punto di vista agronomico atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle olive e dell'olio. La fertilizzazione, l'irrigazione, la gestione del suolo e la difesa fitosanitaria devono effettuarsi nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata approvati della Regione Lazio. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'Indicazione geografica protetta «Olio di Roma», viene effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno. La produzione unitaria massima consentita, non puo' superare la quantita' di 9.500 kg di olive per ettaro. Modalita' di raccolta, stoccaggio e oleificazione 1) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'Indicazione geografica protetta «Olio di Roma», avviene direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. E' vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione. E' altresi' vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e/o sulle reti di raccolta permanenti. 2) Le olive raccolte devono essere trasportate con cura, in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'aereazione. L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi, deve avvenire in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'aereazione, evitando fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione. Le olive devono essere lavorate nel piu' breve tempo possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla raccolta, compresa l'eventuale sosta in frantoio, che deve essere la piu' breve possibile. 3) Prima della molitura le olive devono essere sottoposte ad un processo di defogliazione e lavaggio a temperatura ambiente. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%. 4) Avvenuta l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo alla conservazione dell'olio con valore di temperatura atto a mantenere le specifiche caratteristiche qualitative dello stesso. 5) Per lo stoccaggio dell'olio e' possibile utilizzare gas inerti. La coltivazione delle olive nonche' l'estrazione dell'olio devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3.