Art. 8. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
  L'«Olio di Roma» IGP deve  essere  commercializzato  in  recipienti
consentiti dalla normativa vigente e con capacita' non superiore a  5
litri, sigillati e provvisti di etichetta. L'etichetta deve riportare
la dicitura olio extravergine di oliva «Olio di Roma»  IGP  che  deve
figurare con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter  essere
distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. 
  E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  ad
aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati  e  consorzi  purche'
non abbiano significato laudativo e  non  siano  tali  da  trarre  in
inganno il consumatore. 
  E' consentito l'utilizzo della dicitura «monovarietale» seguita dal
nome della cultivar utilizzata tra quelle elencate all'art. 5. 
  E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione  delle
olive da cui l'olio e' ottenuto. 
  E'  obbligatorio   inserire   in   etichetta   e/o   nell'eventuale
retro-etichetta  il  simbolo  europeo  della  indicazione  geografica
protetta, in quadricromia o in bianco e nero.