Art. 7 
 
                         Patrimonio privato 
 
  1. L'attivita' di ricognizione comprende il  fabbisogno  necessario
per gli interventi strutturali di ripristino degli  edifici  privati,
ivi  compresi  gli  edifici  vincolati,  classificati  in  base  alle
differenti destinazioni d'uso, conformi  alle  disposizioni  previste
dalla  normativa  urbanistica,  di  pianificazione  territoriale   di
settore ed edilizia, danneggiati o  dichiarati  inagibili  anche  per
rischio indotto e per i quali sia rinvenibile il nesso di  causalita'
tra i danni subiti e l'inagibilita' e  l'evento,  e  comunque  per  i
danni  limitati  a  quelle  parti  strettamente   connesse   con   la
fruibilita'  dell'opera  (elementi  strutturali   e   parti   comuni;
coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare,  l'attivita'
di ricognizione dovra' evidenziare per ogni edificio il numero  delle
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e  il  relativo
fabbisogno necessario per l'intervento di  ripristino,  ivi  compreso
quello relativo agli interventi sugli elementi  strutturali  e  sulle
parti comuni degli edifici. 
  2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
per i beni di cui al comma 1, avviene  con  autocertificazione  della
stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la
misura    del    risarcimento    del    danno,    ove    riconosciuto
dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i  premi  sostenuti
nel quinquennio precedente.