LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA e LA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni (di seguito, «TUF»); Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli e successive modificazioni; Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli; Visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito, «regolamento EMIR») e i relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e di attuazione; Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (di seguito, «regolamento CSDR») e i relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e di attuazione; Visto, in particolare, il regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento EMIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali; Visto, in particolare, il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento EMIR, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali; Visto, in particolare, il regolamento delegato (UE) n. 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento CSDR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l'art. 33, che ha modificato e integrato il TUF al fine di realizzare l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento EMIR; Visto il decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, di «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, nonche' attuazione della direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014», che ha modificato e integrato il TUF al fine di realizzare l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento CSDR e il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento EMIR; Visto l'art. 79-sexies, comma 3, del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare, d'intesa con la Consob, le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sulle controparti centrali e i requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale; Visti gli articoli 79-sexies, comma 11-bis, e 79-undecies, comma 9-bis, del TUF, che attribuiscono rispettivamente alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per quanto concerne le controparti centrali, e alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, per quanto concerne i depositari centrali, il potere di adottare le disposizioni previste dall'art. 4-undecies in materia di sistemi interni per la segnalazione delle violazioni; Visto l'art. 79-quaterdecies, comma 8, del TUF, che attribuisce alla Consob e alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza sui depositari centrali; Visto l'art. 82, comma 2, del TUF, che conferisce alla Consob il potere di disciplinare con regolamento, d'intesa con la Banca d'Italia, taluni aspetti della disciplina della gestione accentrata; Visto l'art. 82, comma 4, del TUF, ai sensi del quale il regolamento previsto nell'art. 82, comma 2, puo' demandare al regolamento previsto dall'art. 79-quinquiesdecies, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del Capo IV del Titolo II-bis della Parte III del TUF, alla potesta' regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia; Visti, inoltre, gli ulteriori poteri regolamentari conferiti alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 83-bis, comma 2, 83-quinquies, comma 3, 83-duodecies, comma 2 del TUF; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, con riguardo al momento in cui un ordine di trasferimento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, del citato decreto e' immesso in un sistema nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze; Visto il provvedimento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione, della Banca d'Italia e della Consob del 22 febbraio 2008 (di seguito «Provvedimento Unico») e le successive modificazioni; Visto l'art. 23, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», ai sensi del quale nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorita' tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalita', inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari e a tal fine svolgono opportune consultazioni; Considerata la necessita' di adeguare la disciplina contenuta nel predetto provvedimento unico alle modificate disposizioni del TUF, al regolamento EMIR, al regolamento CSDR, ai relativi atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione; Ravvisata l'opportunita' di fornire ai soggetti interessati una cornice normativa unitaria e semplificata in materia di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attivita' di gestione accentrata e quindi di mantenere in un unico testo normativo le disposizioni adottate nel rispetto delle competenze riservate a ciascuna Autorita', procedendo ad una sostituzione integrale delle disposizioni contenute nel Provvedimento unico con l'adozione di un nuovo «Provvedimento unico sul post-trading»; Considerata, altresi', l'esigenza di dettare una disciplina transitoria per l'adeguamento ai nuovi obblighi previsti, confermando la perdurante applicazione delle disposizioni dell'abrogato Provvedimento unico ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, e fino al termine ivi previsto; Considerati gli elementi di valutazione emersi nell'ambito di una diretta interlocuzione con i soggetti la cui operativita' e' concretamente incisa dall'intervento regolamentare in parola; Acquisita reciprocamente l'intesa con riferimento alle parti del presente provvedimento rientranti nelle materie che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono attribuite alla competenza regolamentare di una delle due Autorita' d'intesa con l'altra; Emanano l'unito provvedimento recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attivita' di gestione accentrata. Roma, 13 agosto 2018 per la Consob Il Presidente Nava per la Banca d'Italia Il Governatore Visco