LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
                                  e 
 
                          LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria e successive modificazioni (di seguito, «TUF»); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di  attuazione
della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi  in
un  sistema  di  pagamento  o  di  regolamento  titoli  e  successive
modificazioni; 
  Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  19  maggio  1998,  concernente  il  carattere   definitivo   del
regolamento nei sistemi di pagamento e  nei  sistemi  di  regolamento
titoli; 
  Visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 4  luglio  2012,  sugli  strumenti  derivati  OTC,  le
controparti centrali e i repertori di  dati  sulle  negoziazioni  (di
seguito, «regolamento EMIR») e  i  relativi  atti  delegati  e  norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  relativo  al  miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012 (di seguito,  «regolamento  CSDR»)  e  i
relativi atti delegati e norme  tecniche  di  regolamentazione  e  di
attuazione; 
  Visto, in particolare, il regolamento  delegato  (UE)  n.  152/2013
della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra  il  regolamento
EMIR per quanto riguarda le norme tecniche  di  regolamentazione  sui
requisiti patrimoniali delle controparti centrali; 
  Visto, in particolare, il regolamento  delegato  (UE)  n.  153/2013
della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra  il  regolamento
EMIR, per quanto  riguarda  le  norme  tecniche  di  regolamentazione
relative ai requisiti per le controparti centrali; 
  Visto, in particolare, il regolamento  delegato  (UE)  n.  2017/392
della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il  regolamento
CSDR per quanto riguarda le norme  tecniche  di  regolamentazione  in
materia di autorizzazione, vigilanza  e  requisiti  operativi  per  i
depositari centrali di titoli; 
  Vista  la  legge  6  agosto  2013,   n.   97,   «Disposizioni   per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l'art. 33,
che  ha  modificato  e  integrato  il  TUF  al  fine  di   realizzare
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento EMIR; 
  Visto  il  decreto  legislativo  12  agosto  2016,   n.   176,   di
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento  (UE)  n.  909/2014   relativo   al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012 per  il  completamento  dell'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti  centrali  e  i
repertori  di  dati  sulle  negoziazioni,  nonche'  attuazione  della
direttiva  98/26/CE   concernente   il   carattere   definitivo   del
regolamento nei sistemi di pagamento e  nei  sistemi  di  regolamento
titoli, come  modificata  dai  regolamenti  (UE)  n.  648/2012  e  n.
909/2014», che ha modificato e integrato il TUF al fine di realizzare
l'adeguamento della normativa nazionale  al  regolamento  CSDR  e  il
completamento   dell'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento EMIR; 
  Visto l'art. 79-sexies, comma 3,  del  TUF,  che  attribuisce  alla
Banca d'Italia il potere di disciplinare, d'intesa con la Consob,  le
modalita' di esercizio dei  poteri  di  vigilanza  informativa  sulle
controparti centrali e i requisiti supplementari per  lo  svolgimento
dei servizi di controparte centrale; 
  Visti gli articoli 79-sexies, comma 11-bis,  e  79-undecies,  comma
9-bis,  del  TUF,  che  attribuiscono  rispettivamente   alla   Banca
d'Italia, d'intesa con la Consob, per quanto concerne le  controparti
centrali, e alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,  per  quanto
concerne i depositari centrali, il potere di adottare le disposizioni
previste dall'art. 4-undecies in materia di sistemi  interni  per  la
segnalazione delle violazioni; 
  Visto l'art. 79-quaterdecies, comma 8,  del  TUF,  che  attribuisce
alla Consob e alla Banca d'Italia il potere di  dettare  disposizioni
inerenti alle modalita' di esercizio  dei  poteri  di  vigilanza  sui
depositari centrali; 
  Visto l'art. 82, comma 2, del TUF, che conferisce  alla  Consob  il
potere  di  disciplinare  con  regolamento,  d'intesa  con  la  Banca
d'Italia, taluni aspetti della disciplina della gestione accentrata; 
  Visto  l'art.  82,  comma  4,  del  TUF,  ai  sensi  del  quale  il
regolamento  previsto  nell'art.  82,  comma  2,  puo'  demandare  al
regolamento  previsto  dall'art.  79-quinquiesdecies,  comma  1,   la
disciplina di alcune delle materie delegate, ai  sensi  del  medesimo
comma o di altre disposizioni del Capo IV  del  Titolo  II-bis  della
Parte  III  del  TUF,  alla  potesta'  regolamentare   della   Consob
esercitata d'intesa con la Banca d'Italia; 
  Visti, inoltre, gli ulteriori poteri regolamentari  conferiti  alla
Consob, d'intesa con la  Banca  d'Italia,  ai  sensi  degli  articoli
83-bis, comma 2, 83-quinquies, comma 3,  83-duodecies,  comma  2  del
TUF; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210, con riguardo al momento in cui un ordine  di  trasferimento,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n.  2,  del  citato  decreto  e'
immesso in un sistema nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla
Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze; 
  Visto  il  provvedimento  recante  la  disciplina  dei  servizi  di
gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle
relative societa' di gestione, della Banca d'Italia  e  della  Consob
del  22  febbraio  2008  (di  seguito  «Provvedimento  Unico»)  e  le
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 23, comma 2, della legge 28  dicembre  2005,  n.  262,
recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati  finanziari»,  ai  sensi  del  quale  nella  definizione  del
contenuto degli atti di regolazione generale,  le  Autorita'  tengono
conto in ogni caso del principio  di  proporzionalita',  inteso  come
criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine,
con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari e a tal fine
svolgono opportune consultazioni; 
  Considerata la necessita' di adeguare la disciplina  contenuta  nel
predetto provvedimento unico alle modificate disposizioni del TUF, al
regolamento EMIR, al regolamento CSDR, ai relativi  atti  delegati  e
alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione; 
  Ravvisata l'opportunita' di fornire  ai  soggetti  interessati  una
cornice normativa unitaria e semplificata in  materia  di  disciplina
delle controparti centrali, dei depositari centrali e  dell'attivita'
di gestione accentrata e  quindi  di  mantenere  in  un  unico  testo
normativo le disposizioni  adottate  nel  rispetto  delle  competenze
riservate  a  ciascuna  Autorita',  procedendo  ad  una  sostituzione
integrale delle disposizioni contenute nel  Provvedimento  unico  con
l'adozione di un nuovo «Provvedimento unico sul post-trading»; 
  Considerata,  altresi',  l'esigenza  di  dettare   una   disciplina
transitoria per l'adeguamento ai nuovi obblighi previsti, confermando
la   perdurante   applicazione   delle   disposizioni   dell'abrogato
Provvedimento unico ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1,
del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, e fino al termine ivi
previsto; 
  Considerati gli elementi di valutazione emersi nell'ambito  di  una
diretta  interlocuzione  con  i  soggetti  la  cui  operativita'   e'
concretamente incisa dall'intervento regolamentare in parola; 
  Acquisita reciprocamente l'intesa con riferimento  alle  parti  del
presente provvedimento rientranti nelle materie che, ai  sensi  delle
disposizioni  sopra  richiamate,  sono  attribuite  alla   competenza
regolamentare di una delle due Autorita' d'intesa con l'altra; 
 
                               Emanano 
 
l'unito  provvedimento  recante  la  disciplina   delle   controparti
centrali,  dei  depositari  centrali  e  dell'attivita'  di  gestione
accentrata. 
 
    Roma, 13 agosto 2018 
 
                                                        per la Consob 
                                                        Il Presidente 
                                                            Nava      
per la Banca d'Italia 
   Il Governatore     
        Visco