Art. 10. Lavori dell'assemblea 1. Le controparti centrali trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob gli avvisi di convocazione dell'assemblea, corredati dai relativi ordini del giorno. 2. Le controparti centrali inviano alla Banca d'Italia e alla Consob copia dei verbali delle delibere assembleari e della relativa documentazione, non appena approvati.