(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
           Comunicazioni relative agli esponenti aziendali 
 
    1. Le controparti centrali trasmettono alla Banca d'Italia e alla
Consob, nei tempi previsti dall'art. 11, comma 2, copia  dei  verbali
delle riunioni nel corso  delle  quali  l'organo  di  amministrazione
provvede a verificare, distintamente  per  ciascun  esponente  e  con
l'astensione del componente interessato, la sussistenza dei requisiti
di onorabilita', professionalita'  e  indipendenza  di  cui  all'art.
79-sexies, comma 7,  del  TUF,  nonche'  copia  della  documentazione
comprovante la sussistenza dei requisiti medesimi. 
    2. Le controparti centrali comunicano alla Banca d'Italia e  alla
Consob: 
      a) tempestivamente,  ogni  modifica  nella  composizione  degli
organi di amministrazione e controllo; 
      b) in occasione della trasmissione del bilancio d'esercizio, la
composizione aggiornata dei medesimi organi.