Art. 14. Comunicazioni relative agli esponenti aziendali 1. Le controparti centrali trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob, nei tempi previsti dall'art. 11, comma 2, copia dei verbali delle riunioni nel corso delle quali l'organo di amministrazione provvede a verificare, distintamente per ciascun esponente e con l'astensione del componente interessato, la sussistenza dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza di cui all'art. 79-sexies, comma 7, del TUF, nonche' copia della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti medesimi. 2. Le controparti centrali comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob: a) tempestivamente, ogni modifica nella composizione degli organi di amministrazione e controllo; b) in occasione della trasmissione del bilancio d'esercizio, la composizione aggiornata dei medesimi organi.