Art. 16. Bilancio d'esercizio 1. Le controparti centrali inviano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, copia del bilancio d'esercizio completo sottoposto a revisione, corredato dalle relative relazioni, e copia del bilancio consolidato, ove redatto. 2. Le controparti centrali inviano copia dei bilanci delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle societa' collegate entro 30 giorni lavorativi dalla loro approvazione.