(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                        Bilancio d'esercizio 
 
    1. Le controparti centrali inviano alla  Banca  d'Italia  e  alla
Consob,  entro  30  giorni  lavorativi  dall'approvazione  da   parte
dell'assemblea dei soci o del consiglio di  sorveglianza,  copia  del
bilancio d'esercizio completo sottoposto a revisione, corredato dalle
relative relazioni, e copia del bilancio consolidato, ove redatto. 
    2. Le  controparti  centrali  inviano  copia  dei  bilanci  delle
societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
riguardanti i  bilanci  delle  societa'  collegate  entro  30  giorni
lavorativi dalla loro approvazione.