Art. 18. Relazione annuale sulle attivita' svolte e sulla struttura organizzativa 1. Le controparti centrali inviano alla Banca d'Italia e alla Consob, con cadenza annuale, una relazione sulle attivita' svolte e sugli interventi organizzativi posti in essere dando anche conto delle modalita' seguite per la gestione dei diversi profili di rischio. 2. La relazione di cui al comma 1 descrive l'assetto organizzativo e richiama le modifiche intervenute nel corso dell'anno in materia di: a) composizione dell'organo di amministrazione; b) ruoli e responsabilita' assegnati ai singoli membri dell'organo di amministrazione, agli altri esponenti aziendali e ai comitati; c) linee di riporto tra i dirigenti aziendali, i comitati e l'organo di amministrazione; d) procedure per la nomina dei membri dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza; e) organigramma e funzionigramma; f) articolazione del sistema dei controlli interni; g) meccanismi di delega; h) misure organizzative adottate, valutazioni effettuate e accordi conclusi per l'esternalizzazione di servizi; i) presidi organizzativi adottati ai fini di antiriciclaggio; l) politiche retributive; m) presidi diretti ad assicurare l'affidabilita' e l'integrita' delle informazioni contabili e gestionali; n) misure organizzative adottate in materia di segnalazione delle violazioni, previste dall'art. 4-undecies del TUF. 3. Con riferimento ai meccanismi di controllo, la relazione di cui al comma 1 descrive inoltre i seguenti aspetti: a) il piano globale dei controlli interni e le principali risultanze delle concrete attivita' di controllo poste in essere in seno alla societa' nel periodo di riferimento, a tutti i livelli della struttura; b) eventuali casi di conflitto d'interessi esaminati e modalita' di risoluzione degli stessi. 4. La relazione annuale illustra le anomalie riscontrate nell'attivita' di gestione e le misure adottate per la relativa rimozione, anche con riferimento alle attivita' esternalizzate. 5. La relazione annuale contiene altresi' l'esito delle verifiche periodiche di cui agli articoli 37, paragrafo 2, del regolamento EMIR; 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 152/2013; 29, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 45, paragrafo 6, 47, 49, 50, 51, 58 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013.