(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
  Comunicazioni relative alle strutture tecnologiche e informatiche 
 
    1. Le controparti centrali comunicano alla Banca d'Italia e  alla
Consob  i  risultati  delle   verifiche   annuali   sulle   strutture
tecnologiche e informatiche, unitamente alle  misure  adottate  e  da
adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i
relativi tempi di attuazione. 
    2. Fermo restando quanto previsto  al  comma  1,  le  controparti
centrali segnalano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla  Consob
eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture  tecnologiche  e
informatiche e informano le stesse autorita' delle misure  correttive
adottate.