Art. 19. Comunicazioni relative alle strutture tecnologiche e informatiche 1. Le controparti centrali comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i risultati delle verifiche annuali sulle strutture tecnologiche e informatiche, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le controparti centrali segnalano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche e informano le stesse autorita' delle misure correttive adottate.