Art. 2. Definizioni 1. Nel presente provvedimento si intendono per: a) «TUF» il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; b) «decreto sulla definitivita'»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni; c) «regolamento EMIR»: il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; d) «regolamento CSDR»: il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012; e) «regolamento delegato (UE) n. 2017/392»: il regolamento delegato (UE) n. 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli; f) «regolamento delegato (UE) n. 152/2013»: il regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali; g) «regolamento delegato (UE) n. 153/2013»: il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali; h) «attivita' di gestione accentrata»: la prestazione congiunta, da parte dei depositari centrali, dei servizi di «registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili» e di «fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello piu' elevato», nonche' dei relativi servizi accessori di cui all'Allegato al regolamento CSDR; i) «emittenti»: le societa' e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata, ivi inclusi gli emittenti sovrani; l) «giornata contabile»: l'intervallo temporale all'interno del quale il regolamento delle operazioni e' effettuato con medesima valuta; m) «intermediari»: i soggetti definiti dall'art. 79-decies, comma 1, lettera b), del TUF abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti; n) «organo di amministrazione»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione; o) «organo di controllo»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il controllo sulla gestione; p) «regolamento dei servizi»: il regolamento adottato dai depositari centrali ai sensi dell'art. 79-quinquiesdecies del TUF; q) «scritture contabili»: i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti; r) «sistema di gestione accentrata» o «gestione accentrata»: il sistema di scritture contabili tenute dai depositari centrali e dagli intermediari; s) «ultimo intermediario»: l'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualita' di intermediari (investitori finali) o di soggetti non residenti. 2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni contenute nel TUF, nel decreto sulla definitivita', nel regolamento EMIR, nel regolamento CSDR e nelle ulteriori richiamate disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.