(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Nel presente provvedimento si intendono per: 
      a) «TUF» il decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e
successive modificazioni; 
      b) «decreto sulla definitivita'»:  il  decreto  legislativo  12
aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni; 
      c) «regolamento EMIR»: il  regolamento  (UE)  n.  648/2012  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  4  luglio  2012,  sugli
strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati
sulle negoziazioni; 
      d) «regolamento CSDR»: il  regolamento  (UE)  n.  909/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,  relativo  al
miglioramento  del  regolamento  titoli  nell'Unione  europea  e   ai
depositari centrali di titoli  e  recante  modifica  delle  direttive
98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012; 
      e) «regolamento delegato  (UE)  n.  2017/392»:  il  regolamento
delegato (UE) n. 2017/392 della Commissione, dell'11  novembre  2016,
che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo  e
del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le   norme   tecniche   di
regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e  requisiti
operativi per i depositari centrali di titoli; 
      f) «regolamento delegato  (UE)  n.  152/2013»:  il  regolamento
delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del  19  dicembre  2012,
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e
del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le   norme   tecniche   di
regolamentazione  sui  requisiti   patrimoniali   delle   controparti
centrali; 
      g) «regolamento delegato  (UE)  n.  153/2013»:  il  regolamento
delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del  19  dicembre  2012,
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e
del  Consiglio,  per   quanto   riguarda   le   norme   tecniche   di
regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali; 
      h)  «attivita'  di   gestione   accentrata»:   la   prestazione
congiunta,  da  parte  dei  depositari  centrali,  dei   servizi   di
«registrazione  iniziale  dei  titoli  in  un  sistema  di  scritture
contabili» e di «fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello
piu'  elevato»,  nonche'  dei  relativi  servizi  accessori  di   cui
all'Allegato al regolamento CSDR; 
      i) «emittenti»: le societa' e gli enti che  emettono  strumenti
finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata, ivi inclusi gli
emittenti sovrani; 
      l) «giornata contabile»: l'intervallo temporale all'interno del
quale il regolamento delle  operazioni  e'  effettuato  con  medesima
valuta; 
      m) «intermediari»: i  soggetti  definiti  dall'art.  79-decies,
comma 1, lettera b), del TUF abilitati  alla  tenuta  dei  conti  sui
quali  sono  registrati  gli  strumenti  finanziari  e   i   relativi
trasferimenti; 
      n) «organo  di  amministrazione»:  a  seconda  del  sistema  di
amministrazione e controllo adottato, i componenti del  consiglio  di
amministrazione ovvero del consiglio di gestione; 
      o)  «organo  di  controllo»:   a   seconda   del   sistema   di
amministrazione e  controllo  adottato,  il  collegio  sindacale,  il
consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il  controllo  sulla
gestione; 
      p) «regolamento  dei  servizi»:  il  regolamento  adottato  dai
depositari centrali ai sensi dell'art. 79-quinquiesdecies del TUF; 
      q) «scritture contabili»: i conti sui quali sono registrati gli
strumenti finanziari e i relativi trasferimenti; 
      r) «sistema di gestione accentrata» o «gestione accentrata»: il
sistema di scritture contabili tenute dai depositari centrali e dagli
intermediari; 
      s) «ultimo intermediario»: l'intermediario che  tiene  i  conti
sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di  pertinenza  di
soggetti che non operano in  qualita'  di  intermediari  (investitori
finali) o di soggetti non residenti. 
    2.  Ove  non  diversamente  specificato,  ai  fini  del  presente
provvedimento valgono le definizioni contenute nel TUF,  nel  decreto
sulla definitivita', nel regolamento EMIR,  nel  regolamento  CSDR  e
nelle   ulteriori   richiamate   disposizioni   dell'Unione   europea
direttamente applicabili.