(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 Comunicazioni inerenti al funzionamento delle controparti centrali 
 
    1. Le controparti centrali forniscono alla Banca d'Italia e  alla
Consob, con le modalita' da esse indicate, informazioni relative: 
      a) ai servizi e ai sistemi gestiti; 
      b) all'attivita' svolta dai soggetti ammessi ai  servizi  e  ai
sistemi medesimi; 
      c) ai costi e ai ricavi  calcolati  separatamente  per  ciascun
servizio fornito. 
    2. L'acquisizione puo' avvenire anche attraverso: 
      a)  collegamenti  telematici   che   assicurino   la   completa
visibilita', in tempo reale, dei servizi; 
      b) periodici flussi informativi in cui i dati sono  organizzati
o elaborati secondo modalita' indicate dalla Banca d'Italia  e  dalla
Consob. 
    3. Le controparti centrali comunicano tempestivamente alla  Banca
d'Italia e alla Consob ogni fatto o  atto  ritenuto  suscettibile  di
avere  ripercussioni  di  rilievo  sull'efficienza  complessiva   dei
servizi.