Art. 20. Comunicazioni inerenti al funzionamento delle controparti centrali 1. Le controparti centrali forniscono alla Banca d'Italia e alla Consob, con le modalita' da esse indicate, informazioni relative: a) ai servizi e ai sistemi gestiti; b) all'attivita' svolta dai soggetti ammessi ai servizi e ai sistemi medesimi; c) ai costi e ai ricavi calcolati separatamente per ciascun servizio fornito. 2. L'acquisizione puo' avvenire anche attraverso: a) collegamenti telematici che assicurino la completa visibilita', in tempo reale, dei servizi; b) periodici flussi informativi in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo modalita' indicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob. 3. Le controparti centrali comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sull'efficienza complessiva dei servizi.