Art. 21. Comunicazioni ulteriori 1. Le controparti centrali inviano alla Banca d'Italia e alla Consob non appena disponibili: a) i rapporti mensili riepilogativi degli impieghi delle risorse finanziarie proprie, di quelle rivenienti dal versamento dei margini e dei contributi ai fondi di garanzia in caso di inadempimento; b) le informazioni e gli esiti delle verifiche periodiche sulle misure di contenimento della prociclicita' adottate; c) la relazione trimestrale sul piano di liquidita' di cui all'art. 32, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013; d) l'esito della convalida indipendente svolta con cadenza almeno annuale sulle politiche e procedure in materia di scarti di garanzia; e) i verbali delle riunioni del comitato dei rischi contenenti anche gli esiti delle prove di stress, di sensitivita', nonche' degli esercizi di back-testing. 2. Le controparti centrali informano senza indugio la Banca d'Italia e la Consob nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di discostarsi dal parere fornito dal comitato dei rischi. 3. I piani di cui all'art. 7, e le relative modifiche, devono essere trasmessi alla Banca d'Italia e alla Consob almeno 30 giorni lavorativi prima dell'approvazione da parte dell'organo di amministrazione.