(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                       Comunicazioni ulteriori 
 
    1. Le controparti centrali inviano alla  Banca  d'Italia  e  alla
Consob non appena disponibili: 
      a)  i  rapporti  mensili  riepilogativi  degli  impieghi  delle
risorse finanziarie proprie, di quelle rivenienti dal versamento  dei
margini  e  dei  contributi  ai  fondi  di  garanzia   in   caso   di
inadempimento; 
      b) le informazioni e gli esiti delle verifiche periodiche sulle
misure di contenimento della prociclicita' adottate; 
      c) la relazione trimestrale sul  piano  di  liquidita'  di  cui
all'art. 32, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013; 
      d) l'esito della  convalida  indipendente  svolta  con  cadenza
almeno annuale sulle politiche e procedure in materia  di  scarti  di
garanzia; 
      e) i verbali delle riunioni del comitato dei rischi  contenenti
anche gli esiti delle prove di stress, di sensitivita', nonche' degli
esercizi di back-testing. 
    2. Le controparti  centrali  informano  senza  indugio  la  Banca
d'Italia e la Consob nel caso  in  cui  l'organo  di  amministrazione
decida di discostarsi dal parere fornito dal comitato dei rischi. 
    3. I piani di cui all'art. 7, e  le  relative  modifiche,  devono
essere trasmessi alla Banca d'Italia e alla Consob almeno  30  giorni
lavorativi  prima   dell'approvazione   da   parte   dell'organo   di
amministrazione.